{"id":4167,"date":"2023-10-11T20:04:37","date_gmt":"2023-10-11T18:04:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/?p=4167"},"modified":"2023-10-11T20:04:41","modified_gmt":"2023-10-11T18:04:41","slug":"general-product-safety-regulation-gpsr-e-entrato-in-vigore-il-regolamento-ue-2023-988-sulla-sicurezza-dei-prodotti-di-consumo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/2023\/10\/11\/general-product-safety-regulation-gpsr-e-entrato-in-vigore-il-regolamento-ue-2023-988-sulla-sicurezza-dei-prodotti-di-consumo\/","title":{"rendered":"General Product Safety Regulation (GPSR): \u00e8 entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023\/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo"},"content":{"rendered":"\n
A maggio \u00e8 stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023\/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti<\/strong>, che modifica il regolamento (UE) n. 1025\/2012 e la direttiva (UE) 2020\/1828, e che abroga la direttiva 2001\/95\/CE e la direttiva 87\/357\/CEE e si applicher\u00e0 a decorrere dal 13 dicembre 2024<\/strong>. Il nuovo regolamento nasce dall\u2019esigenza di adeguare la disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti di consumo agli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle vendite online, al fine di garantire la coerenza con gli sviluppi della normativa di armonizzazione dell\u2019Unione e della normativa in materia di normazione, assicurare un migliore funzionamento dei richiami per la sicurezza dei prodotti e garantire un quadro pi\u00f9 chiaro per i prodotti che imitano i prodotti alimentari.<\/p>\n\n\n\n Il campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023\/988 riguarda tutti i prodotti immessi sul mercato nella \u201cmisura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell\u2019Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione\u201d (art. 2)<\/em><\/strong>, ovvero in ambiti gi\u00e0 disciplinati da normative \u201cverticali\u201d, il regolamento si applica in modo complementare solo per gli aspetti di sicurezza non specificamente contemplati da tali norme.<\/p>\n\n\n\n Le principali novit\u00e0 riguardano il nuovo concetto di prodotto sicuro (art.6), gli obblighi dei vari operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) proporzionati in base al ruolo, gli obblighi degli stessi in caso di vendita a distanza, gli obblighi specifici dei fornitori di mercati online, lo scambio di informazione tra Stati Membri, Commissione, operatori economici e consumatori.<\/p>\n\n\n\n Si sottolinea l\u2019obbligo da parte dei fabbricanti di effettuare un\u2019analisi interna dei rischi<\/strong> e di redigere una documentazione tecnica<\/strong> contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorit\u00e0 di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni<\/strong> dalla data in cui il prodotto \u00e8 stato immesso sul mercato. Ci\u00f2 significa che le aziende dovranno dotarsi di adeguate procedure interne che garantiscano una corretta gestione della sicurezza dei loro prodotti a partire dalla progettazione fino alla redazione dell\u2019analisi del rischio e della documentazione tecnica.<\/p>\n\n\n\n Come detto sopra, un altro obiettivo di questo regolamento \u00e8 garantire uno scambio efficace, rapido ed accurato di informazioni riguardanti i prodotti pericolosi e pertanto il sistema di informazione rapida dell\u2019Unione (RAPEX) \u00e8 stato modernizzato per renderlo pi\u00f9 efficiente, modificandone gi\u00e0 il nome in \u201cSafety Gate<\/strong>\u201d. Questo comprende tre elementi:
L\u2019obiettivo generale \u00e8 quello di migliorare il funzionamento del mercato interno dell\u2019Unione, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre in base all\u2019art.14, \u201cgli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di conformarsi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento\u201d. Si specifica nella parte introduttiva del regolamento che \u201cTali processi interni dovrebbero essere determinati dagli stessi operatori economici in relazione al loro ruolo nella catena di fornitura e al tipo di prodotti interessati e possono basarsi, ad esempio, su procedure organizzative, orientamenti, norme o la nomina di un gestore ad hoc<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 in primo luogo, un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorit\u00e0 nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate);
\u2022 in secondo luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate); e,
\u2022 in terzo luogo, un portale web tramite la quale le imprese possono adempiere l\u2019obbligo di avvisare le autorit\u00e0 e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway).
E in merito allo scambio di informazioni, gli operatori economici (in particolare i fornitori di mercati online) devono designare un punto di contatto unico<\/strong> per i consumatori.<\/p>\n\n\n\n