{"id":4070,"date":"2022-07-20T17:39:41","date_gmt":"2022-07-20T15:39:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/?p=4070"},"modified":"2022-07-21T17:14:23","modified_gmt":"2022-07-21T15:14:23","slug":"dichiaranti-di-sostanze-con-classificazione-armonizzata-aggiornate-i-vostri-fascicoli-di-registrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/2022\/07\/20\/dichiaranti-di-sostanze-con-classificazione-armonizzata-aggiornate-i-vostri-fascicoli-di-registrazione\/","title":{"rendered":"Dichiaranti di sostanze con classificazione armonizzata: aggiornate i vostri fascicoli di registrazione"},"content":{"rendered":"\n
ECHA ha annunciato che a breve verr\u00e0 lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni.
Il progetto si concentrer\u00e0 sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminer\u00e0 le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno trasmessi alle autorit\u00e0 di controllo nazionali.<\/p>\n\n\n\n
I risultati del primo progetto di screening dell’ECHA, incentrato sulle registrazioni di sostanze incluse nell’elenco di autorizzazione REACH, saranno pubblicati il prossimo autunno. \u2022 Si applica un termine di 3 mesi<\/strong> per gli aggiornamenti di natura pi\u00f9 amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA) o VIII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE) del regolamento (CE) n. 1907\/2006 dopo il ricevimento del rapporto di studio.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Un termine di 6, 9 o 12 mesi<\/strong> si applica per aggiornamenti pi\u00f9 complessi, ad esempio quando la classificazione e l’etichettatura di una sostanza senza una classificazione armonizzata cambiano, o ci sono modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica o nella guida sull’uso sicuro.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Quando ci sono pi\u00f9 motivi per aggiornare una registrazione, \u00e8 richiesta una sola trasmissione e si applica la scadenza pi\u00f9 lunga.<\/p>\n\n\n\n Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il regolamento.<\/p>\n\n\n\n Con il REGOLAMENTO (UE) 2021\/979 DELLA COMMISSIONE, del 17 giugno 2021, che modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento (CE) n. 1907\/2006 (REACH)<\/a> vengono chiarite le informazioni che le societ\u00e0 devono presentare nelle loro registrazioni e vengono rese pi\u00f9 trasparenti e prevedibili le pratiche di valutazione dell’ECHA. La legge \u00e8 entrata in vigore l’8 luglio 2021 e viene applicata dall’8 gennaio 2022. <\/p>\n\n\n\n Le principali novit\u00e0 riguardano: Come sempre, Archimede R&D<\/strong> \u00e8 a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative. ECHA ha annunciato che a breve verr\u00e0 lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni. Il progetto si concentrer\u00e0 sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminer\u00e0 le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4089,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27],"tags":[96,95,38,60,29,59],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4070"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4070"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4070\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4108,"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4070\/revisions\/4108"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4089"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Si ricorda ai dichiaranti l’obbligo di mantenere aggiornate le proprie registrazioni, a fronte anche degli aggiornamenti fatti al Regolamento (CE) n. 1907\/2006 (REACH), in questi ultimi due anni.
Ricordiamo il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020\/1435 DELLA COMMISSIONE, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907\/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l\u2019autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)<\/a> secondo il quale le aziende devono aggiornare i propri dossier \u201csenza indebito ritardo\u201d con le seguenti tempistiche:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 requisiti per la tensione superficiale e la solubilit\u00e0 in acqua di metalli e composti metallici scarsamente solubili;
\u2022 requisiti per i test in vitro per l’irritazione degli occhi e per i test in vivo per l’irritazione della pelle o degli occhi;
\u2022 requisiti e adattamenti per studi di tossicit\u00e0 a dose ripetuta di 28 e 90 giorni;
\u2022 regole specifiche per l’adattamento degli studi di tossicit\u00e0 riproduttiva;
\u2022 regole generali di adattamento basate su:
– utilizzo dei dati esistenti;
– peso dell\u2019 evidenza;
– test su misura basati sull’esposizione; e
– raggruppamento di sostanze \u2013 in particolare quelle di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi e materiali biologici (UVCB).
\u2022 nuove regole per adattare gli studi sul destino e sul comportamento nell’ambiente sulla base di un basso coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua;
\u2022 nuove regole specifiche per l’adattamento per dissociazione costante e viscosit\u00e0;
\u2022 requisiti aggiuntivi per la salute umana e le prove ambientali da eseguire a livelli di dose adeguatamente elevati.<\/p>\n\n\n\n
Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"