{"id":4070,"date":"2022-07-20T17:39:41","date_gmt":"2022-07-20T15:39:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/?p=4070"},"modified":"2022-07-21T17:14:23","modified_gmt":"2022-07-21T15:14:23","slug":"dichiaranti-di-sostanze-con-classificazione-armonizzata-aggiornate-i-vostri-fascicoli-di-registrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/2022\/07\/20\/dichiaranti-di-sostanze-con-classificazione-armonizzata-aggiornate-i-vostri-fascicoli-di-registrazione\/","title":{"rendered":"Dichiaranti di sostanze con classificazione armonizzata: aggiornate i vostri fascicoli di registrazione"},"content":{"rendered":"\n

ECHA ha annunciato che a breve verr\u00e0 lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni.
Il progetto si concentrer\u00e0 sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminer\u00e0 le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno trasmessi alle autorit\u00e0 di controllo nazionali.<\/p>\n\n\n\n

I risultati del primo progetto di screening dell’ECHA, incentrato sulle registrazioni di sostanze incluse nell’elenco di autorizzazione REACH, saranno pubblicati il prossimo autunno.
Si ricorda ai dichiaranti l’obbligo di mantenere aggiornate le proprie registrazioni, a fronte anche degli aggiornamenti fatti al Regolamento (CE) n. 1907\/2006 (REACH), in questi ultimi due anni.
Ricordiamo il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020\/1435 DELLA COMMISSIONE, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907\/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l\u2019autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)<\/a> secondo il quale le aziende devono aggiornare i propri dossier \u201csenza indebito ritardo\u201d con le seguenti tempistiche:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Si applica un termine di 3 mesi<\/strong> per gli aggiornamenti di natura pi\u00f9 amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA) o VIII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE) del regolamento (CE) n. 1907\/2006 dopo il ricevimento del rapporto di studio.<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Un termine di 6, 9 o 12 mesi<\/strong> si applica per aggiornamenti pi\u00f9 complessi, ad esempio quando la classificazione e l’etichettatura di una sostanza senza una classificazione armonizzata cambiano, o ci sono modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica o nella guida sull’uso sicuro.<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Quando ci sono pi\u00f9 motivi per aggiornare una registrazione, \u00e8 richiesta una sola trasmissione e si applica la scadenza pi\u00f9 lunga.<\/p>\n\n\n\n

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il regolamento.<\/p>\n\n\n\n

Con il REGOLAMENTO (UE) 2021\/979 DELLA COMMISSIONE, del 17 giugno 2021, che modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento (CE) n. 1907\/2006 (REACH)<\/a> vengono chiarite le informazioni che le societ\u00e0 devono presentare nelle loro registrazioni e vengono rese pi\u00f9 trasparenti e prevedibili le pratiche di valutazione dell’ECHA. La legge \u00e8 entrata in vigore l’8 luglio 2021 e viene applicata dall’8 gennaio 2022. <\/p>\n\n\n\n

Le principali novit\u00e0 riguardano:
\u2022 requisiti per la tensione superficiale e la solubilit\u00e0 in acqua di metalli e composti metallici scarsamente solubili;
\u2022 requisiti per i test in vitro per l’irritazione degli occhi e per i test in vivo per l’irritazione della pelle o degli occhi;
\u2022 requisiti e adattamenti per studi di tossicit\u00e0 a dose ripetuta di 28 e 90 giorni;
\u2022 regole specifiche per l’adattamento degli studi di tossicit\u00e0 riproduttiva;
\u2022 regole generali di adattamento basate su:
– utilizzo dei dati esistenti;
– peso dell\u2019 evidenza;
– test su misura basati sull’esposizione; e
– raggruppamento di sostanze \u2013 in particolare quelle di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi e materiali biologici (UVCB).
\u2022 nuove regole per adattare gli studi sul destino e sul comportamento nell’ambiente sulla base di un basso coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua;
\u2022 nuove regole specifiche per l’adattamento per dissociazione costante e viscosit\u00e0;
\u2022 requisiti aggiuntivi per la salute umana e le prove ambientali da eseguire a livelli di dose adeguatamente elevati.<\/p>\n\n\n\n

Come sempre, Archimede R&D<\/strong> \u00e8 a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo
CONTATTI<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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