{"id":4064,"date":"2022-06-08T11:00:32","date_gmt":"2022-06-08T09:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/?p=4064"},"modified":"2022-06-08T11:00:36","modified_gmt":"2022-06-08T09:00:36","slug":"schede-di-sicurezza-sds-ecco-quali-sono-le-principali-scadenze-del-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/2022\/06\/08\/schede-di-sicurezza-sds-ecco-quali-sono-le-principali-scadenze-del-2022\/","title":{"rendered":"Schede Di Sicurezza (SDS) – Ecco quali sono le principali scadenze del 2022"},"content":{"rendered":"\n

Regolamento (UE) 2020\/878<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dal 1\u00b0 gennaio 2021 \u00e8 entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020\/878 <\/strong>che modifica l\u2019Allegato II del REACH, il quale stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n

Le novit\u00e0 rispetto al Regolamento precedente riguardano principalmente prescrizioni specifiche per le nano-forme e le propriet\u00e0\u0300 di interferenza con il sistema endocrino, l\u2019aggiornamento alla sesta e settima revisione del GHS e specifiche sull\u2019identificatore unico di formula (UFI) introdotto dall\u2019Allegato VIII del CLP.<\/p>\n\n\n\n

Dopo il 31 dicembre 2022 tutte le SDS dovranno essere fornite solo nel formato stabilito dal Regolamento (UE) 2020\/878.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, come riportato nel paragrafo 2.9 della Linea Guida ECHA \u201cOrientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza \u2013 Versione 4.0 Dicembre 2020<\/em>\u201d, dal 1\u00b0 gennaio 2023, oltre ad inviare la SDS nel formato aggiornato ai clienti della sostanza\/miscela, \u201cla scheda di dati di sicurezza sottoposta a revisione deve essere fornita a tutti i precedenti destinatari ai quali \u00e8 stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n

Decreto 28 dicembre 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Il Decreto 28 dicembre 2020, che modifica l\u2019Allegato XI del D.Lgs.65 del 2003, prevede l’inclusione gratuita dei 10 numeri dei Centri Antiveleni (CAV) elencati sul Decreto stesso, alla sez. 1.4 delle Schede di Sicurezza dei prodotti immessi sul mercato italiano, entro il 1\u00b0 ottobre 2022.
Questo aggiornamento si applica a:
\u2022 miscele pericolose per la salute e per pericoli chimico-fisici soggette a notifica secondo l\u2019art.15 del D.Lgs n.65 e l\u2019art.45 del CLP;
\u2022 tutti i prodotti detergenti, a prescindere dalla loro classificazione, che necessitano di una SDS (conformemente a quanto previsto all\u2019articolo 31 del REACH) in quanto soggetti all\u2019Allegato XI del D.Lgs. 65 del 2003 (modificato dal Decreto 28 dicembre 2020)
Per le miscele non pericolose per le quali \u00e8 prevista la redazione della SDS secondo l\u2019art.31.3 del REACH e le miscele classificate come pericolose solo per l\u2019ambiente, escluse dall\u2019obbligo di notifica, le autorit\u00e0 consigliano di inserire in sez. 1.4 solo il numero dei CAV preventivamente contattati e informati sulla composizione e pericolosit\u00e0 delle miscele stesse.<\/p>\n\n\n\n

Siamo a disposizione per supportarvi nella redazione e aggiornamento delle vostre Schede di Sicurezza secondo i nuovi requisiti di legge. Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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