{"id":4000,"date":"2022-03-08T10:47:18","date_gmt":"2022-03-08T09:47:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/?p=4000"},"modified":"2022-03-08T10:47:25","modified_gmt":"2022-03-08T09:47:25","slug":"notifica-pcn-e-codice-ufi-attenzione-se-cambia-letichetta-clp-decade-la-proroga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/2022\/03\/08\/notifica-pcn-e-codice-ufi-attenzione-se-cambia-letichetta-clp-decade-la-proroga\/","title":{"rendered":"Notifica PCN e codice UFI \u2013 Attenzione, se cambia l\u2019etichetta CLP decade la proroga"},"content":{"rendered":"\n
Come vi abbiamo gi\u00e0 esposto nelle precedenti news, le miscele pericolose e i detergenti (in Italia) devono essere notificati nel sistema PCN<\/strong> (Poison Center Notification) di ECHA e deve essere creato il relativo codice UFI<\/strong> (Unique Formula Identifier). Per rispondere ai numerosi dubbi e richieste dei nostri clienti, riteniamo sia importante fare chiarezza su un punto in particolare, che pu\u00f2 dare adito a fraintendimenti ed incomprensioni nei confronti della normativa.
Nel caso il produttore abbia registrato il proprio prodotto nell\u2019Archivio dei Preparati Pericolosi<\/strong> dell\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0 entro il 31-12-2020, la miscela stessa pu\u00f2 accedere ad una deroga prima di essere notificata come PCN. Tale deroga \u00e8 valida fino al 1 gennaio 2025.<\/p>\n\n\n\n
Anche se \u00e8 stata fatta la notifica all\u2019 Archivio dei Preparati Pericolosi dell\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0 , possono nel tempo uscire degli aggiornamenti normativi (ad esempio gli ATP), che possono cambiare la classificazione dei prodotti (cambio simbolo CLP, modifica frasi H, ecc.).
In questo caso, in accordo con gli Orientamenti sulle informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria \u2013 Allegato VIII del regolamento CLP (Versione 4.0 marzo 2021)<\/a><\/em>, se durante il periodo transitorio, interviene una modifica della classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici, come indicato nella parte B, punto 4.1 dell\u2019allegato VIII, il soggetto obbligato \u00e8 tenuto a trasmettere informazioni sulla modifica della miscela in conformit\u00e0 all\u2019allegato VIII, prima dell\u2019immissione della miscela sul mercato.<\/p>\n\n\n\n
In altre parole, per rispettare quanto prescritto dall\u2019allegato VIII, se cambia l\u2019etichettatura CLP del prodotto, la miscela dovr\u00e0 essere notificata come PCN e l\u2019azienda sar\u00e0 obbligata ad adempiere anche agli obblighi relativi all\u2019UFI in etichetta.<\/strong>
Questo significa che non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile avvalersi della proroga, proprio in virt\u00f9 del cambio di classificazione CLP.<\/p>\n\n\n\n