{"id":3911,"date":"2021-02-24T12:44:52","date_gmt":"2021-02-24T11:44:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/?p=3911"},"modified":"2021-02-24T13:03:02","modified_gmt":"2021-02-24T12:03:02","slug":"ufi-e-pcn-come-funziona-la-nuova-notifica-per-le-miscele-pericolose","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/2021\/02\/24\/ufi-e-pcn-come-funziona-la-nuova-notifica-per-le-miscele-pericolose\/","title":{"rendered":"UFI e PCN – Come funziona la nuova notifica per le miscele pericolose in Italia?"},"content":{"rendered":"\n
A partire da gennaio 2021, in Italia, si devono notificare i nuovi preparati pericolosi ad uso consumatore e professionale sul portale di ECHA attraverso la PCN (Poison Centres Notification<\/em>). Le miscele pericolose gi\u00e0 registrate sull\u2019archivio dei preparati pericolosi, se non subiscono modifiche rilevanti possono godere del periodo di transizione valido fino al 1\u00b0 gennaio 2025. Cosa cambia rispetto al vecchio sistema di notifica?<\/strong> L\u2019Unione Europea, per cercare di andare incontro alle preoccupazioni degli Stati Membri, sulla praticabilit\u00e0 delle prescrizioni di informazione in materia di risposta all\u2019 emergenza sanitaria, il 13 novembre 2020 ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i regolamenti 2020\/1676 e 2020\/1677 portando alcune modifiche al Regolamento 1272\/2008 (CLP).<\/p>\n\n\n\n Il regolamento 2020\/1677 ha apportato delle modifiche all\u2019Allegato VIII del CLP introducendo:<\/p>\n\n\n\n 1 – Concentrazioni e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela dividendo i componenti in:<\/p>\n\n\n\n
Nell\u2019Archivio dei preparati pericolosi potranno essere aggiunte solamente le miscele ad esclusivo uso industriale<\/em>.
Per uso industriale<\/em> si intende l\u2019uso finale, cio\u00e8 l\u2019ultimo passaggio della miscela, prima dello smaltimento.
Facciamo un esempio. L\u2019azienda A produce un detergente per l\u2019azienda B, destinato alla pulizia dello stabilimento. Questo detergente \u00e8 ad uso esclusivo dell\u2019azienda B, ovvero non destinato alla rivendita. In questo caso L\u2019azienda A deve notificare la miscela sul portale dell\u2019ISS (Istituto Superiore di Sanit\u00e0) senza creare un codice UFI.
Se, invece, l\u2019azienda A produce un detergente per l\u2019Azienda B, la quale lo rivende sul mercato destinato al consumatore finale, non deve notificare la miscela sul portale dell\u2019ISS, ma deve fare la notifica sul portale PCN di ECHA, e quindi creare il codice UFI.<\/p>\n\n\n\n
Con modifiche rilevanti alla miscela, si intendono le modifiche descritte nell\u2019 Allegato parte B, punto 4.1. del regolamento 2020\/1677, come ad esempio:<\/p>\n\n\n\n
Mentre prima le informazioni sulla miscela pericolosa dovevano essere inviate all\u2019ISS entro 30 giorni a partire dalla data dell\u2019immissione sul mercato, ora la trasmissione delle informazioni deve essere fatta ad ECHA prima<\/strong> che la miscela venga immessa sul mercato.<\/p>\n\n\n\n