{"id":3892,"date":"2021-01-25T17:27:43","date_gmt":"2021-01-25T16:27:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/?p=3892"},"modified":"2021-01-25T17:47:01","modified_gmt":"2021-01-25T16:47:01","slug":"brexit-whats-going-on-ultimi-aggiornamenti-sulle-registrazioni-reach","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archimede-rd.it\/2021\/01\/25\/brexit-whats-going-on-ultimi-aggiornamenti-sulle-registrazioni-reach\/","title":{"rendered":"BREXIT what’s going on? Ultimi aggiornamenti sulle registrazioni REACH"},"content":{"rendered":"\n
Qual’\u00e8 stato l’impatto della Brexit riguardo al REACH?
Riassumiamo: il 31 Gennaio 2020 il Regno Unito si \u00e8 ritirato dall\u2019Unione Europa. Il periodo di transizione necessario a definire tutti gli aspetti economici, normativi, ecc. si \u00e8 concluso il 31 Dicembre 2020. Durante questo arco di tempo hanno continuato a valere nel Regno Unito i regolamenti europei. Il 24 Dicembre 2020 \u00e8 stato raggiunto un accordo fra Regno Unito e UE per definire la futura collaborazione. Il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione comprende tre pilasti principali:<\/p>\n\n\n\n
(Per maggiori approfondimenti, consigliamo di leggere il comunicato stampa della Commissione Europea<\/a>)<\/p>\n\n\n\n In tema di REACH, gi\u00e0 dallo scorso anno ECHA consigliava alle aziende con sede nel Regno Unito, di spostare le registrazioni e altri beni nelle sedi di Paesi facenti parte dell\u2019UE, prima della fine della fase di transizione.<\/p>\n\n\n\n A sostegno delle aziende, ECHA aveva predisposto alcuni aiuti che potessero agevolarle nell\u2019organizzarsi al recesso del Regno Unito dall\u2019UE, in base alle proprie situazioni.<\/p>\n\n\n\n Questi sono alcuni casi riportati sul portale di ECHA:<\/p>\n\n\n\n Registrante Reach con sede nel Regno Unito<\/a><\/strong> Rappresentante esclusivo con sede nel Regno Unito<\/a><\/strong> Produttore o fornitore con sede nel Regno Unito ai sensi del BPR (Regolamento (UE) 528\/2012)<\/a><\/strong> Azienda con sede nell\u2019 Unione Europea<\/a><\/strong> Titolare dell\u2019autorizzazione ai sensi del REACH con sede nel Regno Unito <\/a><\/strong> Utente a valle dell\u2019Unione Europea di una sostanza autorizzata<\/a><\/strong>
La registrazione della sostanza esister\u00e0 finch\u00e9 non termina il periodo di transizione, se l\u2019azienda che ha fatto la registrazione ha sede nel Regno Unito. Per tanto non sar\u00e0 pi\u00f9 necessario dover aggiornare il fascicolo di registrazione Reach dopo la scadenza del periodo di transizione. Per continuare a fare affari nell\u2019UE\/SEE nel 2021, si potr\u00e0 nominare un rappresentante esclusivo per gestire le registrazioni, inoltre si potranno trasferire ad una persona giuridica presente all\u2019interno dell\u2019UE le operazioni relative alla sostanza registrata.
Per poter continuare ad esportare i prodotti all\u2019interno dell\u2019UE, sar\u00e0 fondamentale mantenere la classificazione e l\u2019etichettatura conformi al regolamento 1272\/2008, non sar\u00e0 per\u00f2 pi\u00f9 necessario inviare notifiche all\u2019inventario C&L. quest\u2019ultima parte dovr\u00e0 essere fatta dalla societ\u00e0 importatrice nell\u2019UE. (https:\/\/echa.europa.eu\/uk-based-reach-registrant )<\/p>\n\n\n\n
Un rappresentante di una societ\u00e0 extra UE, dal 2021 non sar\u00e0 pi\u00f9 in grado di avere la propria funzione, almeno che non si trasferisca in un Paese dell\u2019Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo(SEE). In caso contrario, il produttore extra UE, per poter continuare a mantenere i propri affari, dovr\u00e0 trovare un nuovo rappresentante esclusivo con sede nell\u2019Unione Europea o nell\u2019Area economica europea. Le registrazioni dovranno essere trasferite al nuovo rappresentante scelto.<\/p>\n\n\n\n
In questo caso il produttore, per richiedere l\u2019approvazione di un principio attivo, dovr\u00e0 presentare la domanda in un Paese dell\u2019UE o dell\u2019Area economica europea. La domanda potr\u00e0 essere inviata anche dopo la fase di transizione. Secondo il Regolamento UE 528\/2012 i fornitori di sostanze o prodotti biocidi devono trovarsi nell\u2019UE o avere un rappresentante designato con sede nell\u2019UE per essere iscritti nell\u2019elenco di sostanze e fornitori di cui all\u2019articolo 95. Le societ\u00e0 non-UE vengono incluse insieme ai loro rappresentanti designati. Pertanto, un fornitore con sede nel Regno Unito dovr\u00e0 nominare prima della fine della fase di transizione un rappresentante UE per non essere rimosso dall\u2019elenco dell\u2019articolo 95. Stessa cosa vale per le aziende non UE che avevano un rappresentante nel Regno Unito, ne dovranno ottenere uno nuovo facente parte dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019 azienda con sede in Europa o nell\u2019area economica europea, continuer\u00e0 a seguire la legislazione europea. I partner commerciali nel Regno Unito, invece, dovranno adeguarsi alla nuova legislazione del Regno Unito sulle sostanze chimiche. Chi ha acquistato una sostanza chimica da un\u2019azienda con sede nel Regno Unito, che aveva registrato la propria sostanza ai sensi del REACH, deve ricordarsi che la registrazione non avr\u00e0 pi\u00f9 valore. Se il produttore inglese non dovesse nominare un rappresentante europeo, sar\u00e0 l\u2019azienda europea che compra, che potr\u00e0 decidere di registrare la sostanza come importatore. Bisogner\u00e0 prestare attenzione anche nel caso in cui sia stata fatta una registrazione congiunta con una societ\u00e0 avente sede nel Regno Unito.<\/p>\n\n\n\n
Come abbiamo gi\u00e0 detto, terminato il periodo di transizione, la legislazione europea non avr\u00e0 pi\u00f9 valore nel Regno Unito, perci\u00f2 se l\u2019azienda con sede nell\u2019UE detiene o \u00e8 coperta da un\u2019autorizzazione REACH per determinati usi di una sostanza inclusa nell\u2019allegato XVI, le condizioni dell\u2019autorizzazione non si applicheranno pi\u00f9. In questo caso le aziende dovrebbero trovare fornitori con autorizzazioni valide nell\u2019Unione Europea o nel SEE, o richiedere loro stesse nuove autorizzazioni.
La societ\u00e0 pu\u00f2 anche decidere di trasferire la sua domanda o la sua autorizzazione ad un rappresentante esclusivo nell\u2019UE, ci\u00f2 dovrebbe essere fatto attraverso un accordo formale e con effetto dalla scadenza del periodo di transizione. Il trasferimento deve essere notificato a REACH-IT il prima possibile seguendo le istruzioni nella guida di ECHA \u201cHow to transfer your UK REACH registrations prior to the UK withdrawal from the EU<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Per poter continuare ad utilizzare una sostanza con autorizzazione REACH concessa ad un fornitore del Regno Unito, l\u2019utilizzatore a valle potr\u00e0 presentare domanda e diventare esso stesso titolare dell\u2019autorizzazione della sostanza. Potr\u00e0 ad esempio sfruttare il fatto che i produttori e i formulatori nel Regno Unito possono trasferire la loro autorizzazione ad un rappresentante esclusivo con sede in uno dei 27 Paesi dell\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n