Sicurezza – Archimede R&D https://www.archimede-rd.it Realizziamo i principi dello sviluppo sostenibile Wed, 29 Mar 2023 15:35:51 +0000 it-IT hourly 1 REACH-CLP: Piano dei controlli 2023 https://www.archimede-rd.it/2023/03/29/reach-clp-piano-dei-controlli-2023/ Wed, 29 Mar 2023 15:35:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4155 Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori…

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Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS; e prodotti fertilizzanti
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati)
• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati .

Sono poi elencati gli obiettivi del controllo :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
• Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità, scriveteci nella sezione Contatti.

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Etichettatura Ambientale Imballaggi: Pubblicato il decreto che definisce le Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi https://www.archimede-rd.it/2022/12/15/etichettatura-ambientale-imballaggi-pubblicato-il-decreto-che-definisce-le-linee-guida-sulletichettatura-ambientale-degli-imballaggi/ Thu, 15 Dec 2022 15:00:21 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4139 Il 21 novembre 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 che entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2023.Il decreto adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per…

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Il 21 novembre 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 che entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2023.
Il decreto adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili. Le linee guida sono disponibili anche in lingua inglese.

Il Decreto n. 360 abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Ricordiamo che gli operatori del settore potranno commercializzare prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte. Per prodotti si intendono gli imballaggi vuoti, le etichette già stampate, etc. Gli imballaggi acquistati prima del 31/12/2022, potranno essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. In tal caso farà fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

Una novità apportata dalle linee guida è la possibilità di adottare i canali digitali per trasmettere le informazioni obbligatorie (es. App, QR code, siti web ) al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. I canali digitali potranno sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Ricordiamo che l’immissione in commercio di imballi privi dei requisiti di etichettatura comporta sanzioni da 5.200 a 40.000 euro. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale dell’imballaggio, sia ai commercianti e distributori.
Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.

Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI.

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BIOCIDI: predisposto il Piano nazionale dei controlli transitorio per l’anno 2022 https://www.archimede-rd.it/2022/08/22/biocidi-predisposto-il-piano-nazionale-dei-controlli-transitorio-per-lanno-2022/ Mon, 22 Aug 2022 15:16:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4110 Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Piano nazionale annuale dei controlli transitori sui prodotti biocidi, predisposto dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, quale Autorità Competente in materia di biocidi. Le attività di controllo riguardano:• prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;• prodotti…

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Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Piano nazionale annuale dei controlli transitori sui prodotti biocidi, predisposto dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, quale Autorità Competente in materia di biocidi.

Le attività di controllo riguardano:
• prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti all’autorizzazione in deroga di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• articoli trattati come definiti dall’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

“Si dà inoltre particolare importanza al controllo dei biocidi disinfettanti della pelle e mani PT1 (igiene umana), dei PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e dei PT4 (disinfettanti del settore dell’alimentazione umana e animale).”

Nell’ambito di tali controlli vengono presi in considerazione:
a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell’autorizzazione;
b) conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza e del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC); specifiche dei principi attivi;
c) identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
d) classificazione dell’etichettatura e dell’imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 69 del BPR;
e) etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell’art. 69 del BPR.

“Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell’ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

  • prodotti con evidenze di non conformità;
  • imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d’importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
  • prodotti individuati dall’Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
  • prodotti segnalati dall’ECHA secondo quanto previsto dal manuale del progetto BEF-2.”

In caso di violazioni si fa riferimento al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179

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Dichiaranti di sostanze con classificazione armonizzata: aggiornate i vostri fascicoli di registrazione https://www.archimede-rd.it/2022/07/20/dichiaranti-di-sostanze-con-classificazione-armonizzata-aggiornate-i-vostri-fascicoli-di-registrazione/ Wed, 20 Jul 2022 15:39:41 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4070 ECHA ha annunciato che a breve verrà lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni. Il progetto si concentrerà sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminerà le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno…

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ECHA ha annunciato che a breve verrà lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni.
Il progetto si concentrerà sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminerà le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno trasmessi alle autorità di controllo nazionali.

I risultati del primo progetto di screening dell’ECHA, incentrato sulle registrazioni di sostanze incluse nell’elenco di autorizzazione REACH, saranno pubblicati il prossimo autunno.
Si ricorda ai dichiaranti l’obbligo di mantenere aggiornate le proprie registrazioni, a fronte anche degli aggiornamenti fatti al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in questi ultimi due anni.
Ricordiamo il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1435 DELLA COMMISSIONE, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) secondo il quale le aziende devono aggiornare i propri dossier “senza indebito ritardo” con le seguenti tempistiche:

• Si applica un termine di 3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA) o VIII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE) del regolamento (CE) n. 1907/2006 dopo il ricevimento del rapporto di studio.

• Un termine di 6, 9 o 12 mesi si applica per aggiornamenti più complessi, ad esempio quando la classificazione e l’etichettatura di una sostanza senza una classificazione armonizzata cambiano, o ci sono modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica o nella guida sull’uso sicuro.

• Quando ci sono più motivi per aggiornare una registrazione, è richiesta una sola trasmissione e si applica la scadenza più lunga.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il regolamento.

Con il REGOLAMENTO (UE) 2021/979 DELLA COMMISSIONE, del 17 giugno 2021, che modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) vengono chiarite le informazioni che le società devono presentare nelle loro registrazioni e vengono rese più trasparenti e prevedibili le pratiche di valutazione dell’ECHA. La legge è entrata in vigore l’8 luglio 2021 e viene applicata dall’8 gennaio 2022.

Le principali novità riguardano:
• requisiti per la tensione superficiale e la solubilità in acqua di metalli e composti metallici scarsamente solubili;
• requisiti per i test in vitro per l’irritazione degli occhi e per i test in vivo per l’irritazione della pelle o degli occhi;
• requisiti e adattamenti per studi di tossicità a dose ripetuta di 28 e 90 giorni;
• regole specifiche per l’adattamento degli studi di tossicità riproduttiva;
• regole generali di adattamento basate su:
– utilizzo dei dati esistenti;
– peso dell’ evidenza;
– test su misura basati sull’esposizione; e
– raggruppamento di sostanze – in particolare quelle di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi e materiali biologici (UVCB).
• nuove regole per adattare gli studi sul destino e sul comportamento nell’ambiente sulla base di un basso coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua;
• nuove regole specifiche per l’adattamento per dissociazione costante e viscosità;
• requisiti aggiuntivi per la salute umana e le prove ambientali da eseguire a livelli di dose adeguatamente elevati.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI.

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Pubblicato il 18° ATP del CLP, Regolamento Delegato (UE) 2022/692 https://www.archimede-rd.it/2022/05/18/pubblicato-il-18-atp-del-clp-regolamento-delegato-ue-2022-692/ Wed, 18 May 2022 16:54:59 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4031 Il 3 Maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il XVIII Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del CLP: il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022. Il XVIII va modificare il regolamento 1272/2008 (CLP), introducendo all’allegato VI del CLP : – 39 nuove sostanze con classificazione armonizzata,  – 17 sostanze…

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Il 3 Maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il XVIII Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del CLP: il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022. Il XVIII va modificare il regolamento 1272/2008 (CLP), introducendo all’allegato VI del CLP :

– 39 nuove sostanze con classificazione armonizzata, 

– 17 sostanze (già presenti) subiscono delle modifiche per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura

– 1 sostanza viene soppressa.

Il XVIII ATP entrerà in vigore dal 23 Novembre del 2023, ma le nuove classificazioni armonizzate potranno essere già applicate dal 23 Maggio 2022 su base volontaria.

Nella tabella da scaricare qui di seguito, sono presenti alcune sostanze che modificano la classificazione armonizzata (in verde le parti modificate).

In questa seconda tabella, sono invece elencate le sostanze che entrano nell’ allegato VI del CLP e acquisiscono una classificazione armonizzata.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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Pubblicata una nuova edizione della Guida Echa sull’Allegato VIII del CLP https://www.archimede-rd.it/2022/05/10/pubblicata-una-nuova-edizione-della-guida-echa-sullallegato-viii-del-clp/ Tue, 10 May 2022 11:38:11 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4024 La guida riguarda l’obbligo di notifica di alcune informazioni armonizzate sulle miscele pericolose immesse sul mercato, per la gestione delle emergenze sanitarie. L’edizione rivista (versione 5) chiarisce le interpretazioni esistenti e corregge gli errori minori. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti. In particolare, l’aggiornamento chiarisce gli obblighi e le opzioni…

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La guida riguarda l’obbligo di notifica di alcune informazioni armonizzate sulle miscele pericolose immesse sul mercato, per la gestione delle emergenze sanitarie.

L’edizione rivista (versione 5) chiarisce le interpretazioni esistenti e corregge gli errori minori. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti.

In particolare, l’aggiornamento chiarisce gli obblighi e le opzioni per importatori e fornitori extra UE, l’applicazione del periodo transitorio e l’utilizzo di identificatori di componenti generici. Sono stati inclusi anche chiarimenti sulle regole di aggiornamento per gli invii di gruppo.

Ricordiamo che se si verifica un cambiamento nella composizione della miscela, nell’identificatore del prodotto o nelle proprietà tossicologiche (come indicato nella parte B, sezione 4.1 dell’allegato VIII) durante il periodo transitorio (vale a dire dopo la data di conformità pertinente menzionata nella parte A, sezione 1.5 e prima del 1° gennaio 2025), il soggetto obbligato è tenuto a fornire le informazioni relative alla miscela modificata conformemente all’allegato VIII prima dell’immissione sul mercato.

Attualmente, le traduzioni esistono solo per la versione precedente 4. Le aziende possono ancora fare riferimento a questa versione fino a quando non saranno rese disponibili le traduzioni aggiornate.

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Se pensate che i nostri servizi possano fare al caso vostro, contattateci.

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Ecosostenibilità valore fondante della nostra Repubblica – La tutela dell’ambiente entra in Costituzione https://www.archimede-rd.it/2022/02/09/ecosostenibilita-valore-fondante-della-nostra-repubblica-la-tutela-dellambiente-entra-in-costituzione/ Wed, 09 Feb 2022 10:54:40 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3992 Il giorno 8 febbraio 2022, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge costituzionale che modifica gli art. 9 e 41 della Costituzione. Ecco come cambia il testo dei due articoli: Art. 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e…

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Il giorno 8 febbraio 2022, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge costituzionale che modifica gli art. 9 e 41 della Costituzione.

Ecco come cambia il testo dei due articoli:

Art. 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI».

Art. 41: « L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI».

L’Articolo 9 fa parte dei primi 12 articoli della Costituzione che sono quelli che esprimono i principi fondamentali sui quali poggia la vita e l’organizzazione dello Stato italiano.
Con la riforma si attribuisce alla Repubblica, oltre alla tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione, anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene inserito esplicitamente un principio di tutela per gli animali.

La modifica all’art. 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Si stabilisce anche come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali.

Un impegno importante a livello legislativo-istituzionale a cui dovranno seguire nuove leggi, norme attuative e controlli da parte delle autorità, ma soprattutto una condotta consapevole, responsabile, etica da parte di imprenditori, cittadini, consumatori.

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REACH e CLP – Rafforzamento controlli in frontiera 2021-2023 https://www.archimede-rd.it/2021/11/29/reach-e-clp-rafforzamento-controlli-in-frontiera-2021-2023/ Mon, 29 Nov 2021 11:06:20 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3974 Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la convenzione “REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO”. A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei…

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Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la convenzione “REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO”.

A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei regolamenti REACH e CLP saranno rafforzate in frontiera e si svolgeranno in cooperazione con le Regioni/PA REACH/CLP e loro articolazioni territoriali. Tali attività riguarderanno gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione, in ambito REACH, e di etichettatura/imballaggio nel contesto CLP, anche in coerenza con la classificazione indicata nella SDS.

I controlli che saranno svolti in dogana sulla merce importata (sostanze, miscele, articoli) riguarderanno i seguenti aspetti:

REACH

REGISTRAZIONE: saranno interessate tutte le sostanze importate (in quanto tali o contenute in miscela ≥ 1 ton/anno) rientranti nel campo di applicazione del REACH, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali.

AUTORIZZAZIONE: saranno interessate le sostanze in quanto tali presenti in allegato XIV, indipendentemente dal quantitativo importato, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali.

RESTRIZIONE: saranno interessate le sostanze al di sopra dei limiti previsti dall’allegato XVII del Regolamento REACH. Le attività̀ di controllo rafforzato saranno di tipo analitico e riguarderanno i seguenti prodotti:
a) Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
b) Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
c) Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
d) Calzature in pelle/cuoio (cromo)
e) Cemento (cromo)
f) Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
g) Pneumatici rigenerati (IPA)
h) Leghe per brasature (cadmio)
i) Prodotti con materiale plastico in PVC – manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

CLP

• In merito all’informazione di cui all’ETICHETTATURA e all’IMBALLAGGIO saranno posti all’attenzione i seguenti prodotti:
a) V ernici e vernici spray
b) Diluenti per vernici
c) Detergenti (detersivi)
d) Disgorganti
e) Colle e adesivi
f) Bianchetti
g) Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto).

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiorni informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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