Prodotti Chimici – Archimede R&D https://www.archimede-rd.it Realizziamo i principi dello sviluppo sostenibile Tue, 18 Jun 2024 13:41:13 +0000 it-IT hourly 1 REACH-CLP: Piano dei controlli 2024 https://www.archimede-rd.it/2024/06/18/reach-clp-piano-dei-controlli-2024/ Tue, 18 Jun 2024 13:41:06 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4253 Il “PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)” è stato pubblicato il 6 giugno sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in…

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Il “PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)” è stato pubblicato il 6 giugno sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;

b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le TIPOLOGIE DI PRODOTTI verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH

• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH

• Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, tabs e caps per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)

• Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS;

• Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP

• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line

• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide)

• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti.

Sono poi elencati gli OBIETTIVI DEL CONTROLLO :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)

• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)

• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)

• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)

• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)

• Verifica della conformità delle (e) SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)

• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)

• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)

• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti e siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità.

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CLP: nuove classi di pericolo https://www.archimede-rd.it/2023/05/04/clp-nuove-classi-di-pericolo/ Thu, 04 May 2023 14:47:56 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4162 Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 che modifica gli allegati I, II, III e VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per inserire nuove classi di pericolo: • interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, composta da due categorie: ED HH 1 e…

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 che modifica gli allegati I, II, III e VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per inserire nuove classi di pericolo:

• interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, composta da due categorie: ED HH 1 e ED HH 2;
• interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, composta da due categorie: ED ENV 1 e ED ENV 2;
• proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
• proprietà persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM).

Per ogni classe vengono riportati i criteri di classificazione per le sostanze e per le miscele.

Il testo normativo definisce anche gli elementi dell’etichetta relativi a queste nuove classi di pericolo, ovvero avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Riportiamo a titolo informativo le nuove indicazioni di pericolo:

• EUH 380: “Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani” (per ED HH 1)
• EUH 381: “Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani” (per ED HH 2)
• EUH 430: “Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente” (per ED ENV 1)
• EUH 431: “Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente” (per ED ENV 2)
• EUH 440: “Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani” (per PBT)
• EUH 441: “Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani” (per vPvB)
• EUH 450: “Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche” (per PMT)
• EUH 451: “Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche” (per vPvM)

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2023 e prevede le seguenti date di applicazione:

Per le SOSTANZE:
“Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 al più tardi dal 1 maggio 2025.
Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 fino al 1 novembre 2026.”

Per le MISCELE:
“Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.3.3.1 al più tardi dal 1 maggio 2026.
Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1 maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.3.3.1 fino al 1 maggio 2028.”

Siamo sempre a disposizione per offrirvi assistenza sull’applicazione delle nuove prescrizioni normative, scriveteci sulla nostra pagina di contatti.

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REACH-CLP: Piano dei controlli 2023 https://www.archimede-rd.it/2023/03/29/reach-clp-piano-dei-controlli-2023/ Wed, 29 Mar 2023 15:35:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4155 Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori…

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Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS; e prodotti fertilizzanti
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati)
• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati .

Sono poi elencati gli obiettivi del controllo :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
• Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità, scriveteci nella sezione Contatti.

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REGOLAMENTO (UE) 2020/878 – Attenzione, rimangono pochi mesi per aggiornare tutte le SDS https://www.archimede-rd.it/2022/09/23/regolamento-ue-2020-878-attenzione-rimangono-pochi-mesi-per-aggiornare-tutte-le-sds/ Fri, 23 Sep 2022 13:58:01 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4120 Il 18 Giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2020/878, dal 1° Gennaio 2023 tutte le Schede di Sicurezza di sostanze e miscele dovranno essere conformi a questo regolamento. Quelle rimaste al Regolamento (UE) 2015/830 saranno considerate obsolete. Per controllare nel dettaglio quali sono le modifiche apportate dal nuovo regolamento consigliamo…

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Il 18 Giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2020/878, dal 1° Gennaio 2023 tutte le Schede di Sicurezza di sostanze e miscele dovranno essere conformi a questo regolamento. Quelle rimaste al Regolamento (UE) 2015/830 saranno considerate obsolete. Per controllare nel dettaglio quali sono le modifiche apportate dal nuovo regolamento consigliamo di consultare la linea guida di ECHA “Guidance on the compilation of Safety Data Sheets Version 4.0 – December 2020” .

Le SDS di alcune sostanze hanno allegati gli Scenari di Esposizione (ES) per gli usi identificati di tali sostanze. Se non è ancora stato fatto ricordiamo di aggiornare i propri scenari con le ultime modifiche apportate ai descrittori d’uso. Negli Scenari di esposizione sono contenute tutte le informazioni riguardanti l’intero ciclo di vita della sostanza, da quando è prodotta a come viene utilizzata. Il produttore/ importatore fornisce anche, all’interno di questo documento, le indicazioni su come controllare l’esposizione dei lavoratori/consumatori e dell’ambiente in modo che la sostanza venga utilizzata in condizioni di sicurezza.

L’Utilizzatore a Valle (DU) ha l’obbligo di verificare che il proprio uso sia contemplato e che le Condizioni d’Uso (OC) e le proprie Misure di Gestione del Rischio (RMM) assicurino un livello di sicurezza almeno equivalente a quelle riportate nello Scenario di Esposizione. L’utilizzatore a valle può avvalersi delle linee guida rilasciate da ECHA per individuare il set di descrittori d’uso nella “Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment, Chapter R.12: Use description, Version 3.0 December 2015 “.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI.

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Dichiaranti di sostanze con classificazione armonizzata: aggiornate i vostri fascicoli di registrazione https://www.archimede-rd.it/2022/07/20/dichiaranti-di-sostanze-con-classificazione-armonizzata-aggiornate-i-vostri-fascicoli-di-registrazione/ Wed, 20 Jul 2022 15:39:41 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4070 ECHA ha annunciato che a breve verrà lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni. Il progetto si concentrerà sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminerà le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno…

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ECHA ha annunciato che a breve verrà lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni.
Il progetto si concentrerà sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminerà le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno trasmessi alle autorità di controllo nazionali.

I risultati del primo progetto di screening dell’ECHA, incentrato sulle registrazioni di sostanze incluse nell’elenco di autorizzazione REACH, saranno pubblicati il prossimo autunno.
Si ricorda ai dichiaranti l’obbligo di mantenere aggiornate le proprie registrazioni, a fronte anche degli aggiornamenti fatti al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in questi ultimi due anni.
Ricordiamo il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1435 DELLA COMMISSIONE, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) secondo il quale le aziende devono aggiornare i propri dossier “senza indebito ritardo” con le seguenti tempistiche:

• Si applica un termine di 3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA) o VIII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE) del regolamento (CE) n. 1907/2006 dopo il ricevimento del rapporto di studio.

• Un termine di 6, 9 o 12 mesi si applica per aggiornamenti più complessi, ad esempio quando la classificazione e l’etichettatura di una sostanza senza una classificazione armonizzata cambiano, o ci sono modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica o nella guida sull’uso sicuro.

• Quando ci sono più motivi per aggiornare una registrazione, è richiesta una sola trasmissione e si applica la scadenza più lunga.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il regolamento.

Con il REGOLAMENTO (UE) 2021/979 DELLA COMMISSIONE, del 17 giugno 2021, che modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) vengono chiarite le informazioni che le società devono presentare nelle loro registrazioni e vengono rese più trasparenti e prevedibili le pratiche di valutazione dell’ECHA. La legge è entrata in vigore l’8 luglio 2021 e viene applicata dall’8 gennaio 2022.

Le principali novità riguardano:
• requisiti per la tensione superficiale e la solubilità in acqua di metalli e composti metallici scarsamente solubili;
• requisiti per i test in vitro per l’irritazione degli occhi e per i test in vivo per l’irritazione della pelle o degli occhi;
• requisiti e adattamenti per studi di tossicità a dose ripetuta di 28 e 90 giorni;
• regole specifiche per l’adattamento degli studi di tossicità riproduttiva;
• regole generali di adattamento basate su:
– utilizzo dei dati esistenti;
– peso dell’ evidenza;
– test su misura basati sull’esposizione; e
– raggruppamento di sostanze – in particolare quelle di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi e materiali biologici (UVCB).
• nuove regole per adattare gli studi sul destino e sul comportamento nell’ambiente sulla base di un basso coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua;
• nuove regole specifiche per l’adattamento per dissociazione costante e viscosità;
• requisiti aggiuntivi per la salute umana e le prove ambientali da eseguire a livelli di dose adeguatamente elevati.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI.

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Bolle di Innovazione alla 9ª Conferenza sulla Chimica Sostenibile https://www.archimede-rd.it/2022/05/25/bolle-di-innovazione-alla-9a-conferenza-sulla-chimica-sostenibile/ Wed, 25 May 2022 12:56:19 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4048 Il 10 maggio 2022 si è tenuta la 9ª Conferenza sulla Chimica Sostenibile “Innovazione e Economia Circolare”, organizzata da Federchimica. L’argomento da noi proposto, dal titolo BOLLE DI INNOVAZIONE, un’idea di sostenibilità, è stato esposto dal Dott. Lucio Panizza, titolare di Archimede R&D e dal Professor Alejandro Hochkoeppler di Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. La presentazione…

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Il 10 maggio 2022 si è tenuta la 9ª Conferenza sulla Chimica Sostenibile “Innovazione e Economia Circolare”, organizzata da Federchimica.

L’argomento da noi proposto, dal titolo BOLLE DI INNOVAZIONE, un’idea di sostenibilità, è stato esposto dal Dott. Lucio Panizza, titolare di Archimede R&D e dal Professor Alejandro Hochkoeppler di Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

La presentazione ha voluto ripercorrere sinteticamente la storia di un’innovazione, nata da una fruttuosa collaborazione tra Azienda e Università, partendo dall’idea, passando per la ricerca e sviluppo, fino ad arrivare all’applicazione finale.

Uno dei temi trattati nella Conferenza era l’importanza dell’ecodesign dei prodotti, ovvero la creazione di prodotti o sistemi sostenibili sia dal punto di vista economico e sociale, ma soprattutto ambientale.
La nostra storia di Innovazione si inserisce pienamente in questo contesto.

Come vi abbiamo già raccontato, la nostra storia di successo inizia nel 2009 con il progetto Bubbleboat, he consisteva nello sviluppo di una pittura antivegetativa biocide-free, a basso impatto ambientale, da applicare su carene di navi e imbarcazioni da diporto.
La ricerca sul campo ha portato in breve tempo ad una preziosa scoperta, un particolare enzima a cui “non piace il calcare”.
Scoperta curiosa e interessante, ma come poterla utilizzare e trasformarla in innovazione?
Per Bubbleboat l’approccio è stato quanto mai sostenibile. È stata individuata e sfruttata una proteina che potesse utilizzare le sostanze presenti nell’acqua del mare e la si è utilizzata per risolvere il problema del biofouling, riducendo notevolmente la quantità di “chimica” riversata nell’ambiente.

Dopo i promettenti risultati di Bubbleboat, si è fatta avanti l’idea di applicare la tecnologia anticalcare dell’enzima a prodotti di consumo per la manutenzione degli elettrodomestici.
Si è iniziato con l’applicazione all’interno di formulazioni liquide, non pericolose e altamente biodegradabili, come i decalcificanti per ferri da stiro, macchine da caffè, i detergenti anticalcare per superfici, l’anti-ovodeposizione per le zanzare e altri prodotti di uso comune.

La strada dell’innovazione è poi proseguita nell’applicare l’enzima e la sua funzionalità a un supporto fisico completamente riciclabile e in breve si arriva a progettare e brevettare Softballs, il dispositivo per l’addolcimento dell’acqua, e la prevenzione delle incrostazioni di calcare, specifico per macchine da caffè.
Softballs consisteva (e consiste tutt’ora) in un prodotto assolutamente nuovo sul mercato globale, in grado di trasformare il calcare presente nell’acqua attraverso un processo naturale, sfruttando l’azione bio-catalitica dell’enzima. È stato progettato con lo spirito dell’ecodesign: pensare ad un prodotto sostenibile nel suo intero ciclo di vita.
Con Softballs, riparte la sperimentazione, la ricerca dei materiali, la messa a punto dell’intero processo di produzione, fino ad arrivare all’implementazione del metodo di produzione e confezionamento delle particolari sfere di nylon funzionalizzato.
Nel 2014 Softballs viene finalmente lanciato sul mercato e da quel momento inizia una nuova storia.

Quando ci si occupa di ricerca e sviluppo, non è sempre facile far recepire l’innovazione alle persone e al mercato. È una strada lunga e faticosa, ma a volte capita di incontrare persone che credono in te e nel lavoro che stai facendo, e che decido di investire nella tua idea.
E così è stato. Softballs, inizialmente commercializzato con il nostro marchio Dr.Neu, dal 2018 viene prodotto in esclusiva per il marchio De’Longhi che ne ha saputo cogliere il valore e l’importanza non solo di funzionamento ma anche ambientale.

Basta pensare che Softballs, a differenza dei tradizionali addolcitori a base di resine a scambio ionico, agisce molto più a lungo, senza rilasciare sostanze nocive nell’acqua, mantenendo intatte le proprietà organolettiche dell’acqua. E, non meno importante, a differenza delle resine non sono riciclabili, Softballs è completamente riciclabile nella raccolta differenziata della plastica, nell’ottica dell’economia circolare.

Partendo dalla tecnologia enzimatica dell’enzima, negli anni, con il marchio Dr.Neu, ci siamo concentrati nello sviluppo di altri prodotti sempre con l’obiettivo di raggiungere un livello sempre più alto di ecodesign.

Sono nati prodotti come Cleanballs, lil dispositivo a sfere anticalcare per la cassetta del WC, in grado di addolcire l’acqua e risolvere i problemi dovuti al calcare, riducendo l’utilizzo di sostanze nocive introtte nell’ambiente. Tutto completamente riciclabile nella raccolta differenziata della plastica.

Oppure il nostro Cura Lavastoviglie Enzimatico in formato spray, nato con l’idea di avere un prodotto unico per la manutenzione dell’elettrodomestico contro il calcare, lo sporco e i cattivi odori, senza il ciclo a vuoto. Ciò significa niente più prodotti monouso da fare una volta al mese, ma uno unico da applicare con più frequenza e con praticità, durante l’uso quotidiano della lavastoviglie. I vantaggi sono notevoli: risparmio energia, acqua, spazio ma soprattutto plastica.

I nuovi nati in casa Dr.Neu nell’ottica dell’ecodesign sono Universe e Raindrop.
Universe è un decalcificante multiuso enzimatico in flacone da 500 ml, da usare in dosi controllate per tutti gli elettrodomestici e non solo. Lo si può usare anche per addolcire l’acqua di rubinetto da usare per la stiratura, oppure per disincrostare la cassetta del WC. La formula enzimatica di Universe non ha classificazioni di pericolo ed è facilmente biodegradabile.
Raindrop è dedicato al giardino, e consente di addolcire l’acqua per l’innaffiatura delle piante sensibili al calcare, rendendo l’acqua di rubinetto simile a quella piovana, ideale per l’innaffiatura. Inoltre, è stato arricchito con Sali minerali utili alla crescita e alla salute delle piante. Unche questa è una formula non classificata, sicura per la salute e per l’ambiente.

Sono ancora tante le idee di prodotto sostenibile che abbiamo nel cassetto e che stiamo sviluppando tenendo sempre presente che la sostenibilità è fondamentale per il nostro futuro.



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Pubblicata una nuova edizione della Guida Echa sull’Allegato VIII del CLP https://www.archimede-rd.it/2022/05/10/pubblicata-una-nuova-edizione-della-guida-echa-sullallegato-viii-del-clp/ Tue, 10 May 2022 11:38:11 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4024 La guida riguarda l’obbligo di notifica di alcune informazioni armonizzate sulle miscele pericolose immesse sul mercato, per la gestione delle emergenze sanitarie. L’edizione rivista (versione 5) chiarisce le interpretazioni esistenti e corregge gli errori minori. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti. In particolare, l’aggiornamento chiarisce gli obblighi e le opzioni…

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La guida riguarda l’obbligo di notifica di alcune informazioni armonizzate sulle miscele pericolose immesse sul mercato, per la gestione delle emergenze sanitarie.

L’edizione rivista (versione 5) chiarisce le interpretazioni esistenti e corregge gli errori minori. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti.

In particolare, l’aggiornamento chiarisce gli obblighi e le opzioni per importatori e fornitori extra UE, l’applicazione del periodo transitorio e l’utilizzo di identificatori di componenti generici. Sono stati inclusi anche chiarimenti sulle regole di aggiornamento per gli invii di gruppo.

Ricordiamo che se si verifica un cambiamento nella composizione della miscela, nell’identificatore del prodotto o nelle proprietà tossicologiche (come indicato nella parte B, sezione 4.1 dell’allegato VIII) durante il periodo transitorio (vale a dire dopo la data di conformità pertinente menzionata nella parte A, sezione 1.5 e prima del 1° gennaio 2025), il soggetto obbligato è tenuto a fornire le informazioni relative alla miscela modificata conformemente all’allegato VIII prima dell’immissione sul mercato.

Attualmente, le traduzioni esistono solo per la versione precedente 4. Le aziende possono ancora fare riferimento a questa versione fino a quando non saranno rese disponibili le traduzioni aggiornate.

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Se pensate che i nostri servizi possano fare al caso vostro, contattateci.

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Notifica PCN e codice UFI – Attenzione, se cambia l’etichetta CLP decade la proroga https://www.archimede-rd.it/2022/03/08/notifica-pcn-e-codice-ufi-attenzione-se-cambia-letichetta-clp-decade-la-proroga/ Tue, 08 Mar 2022 09:47:18 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4000 Come vi abbiamo già esposto nelle precedenti news, le miscele pericolose e i detergenti (in Italia) devono essere notificati nel sistema PCN (Poison Center Notification) di ECHA e deve essere creato il relativo codice UFI (Unique Formula Identifier).Nel caso il produttore abbia registrato il proprio prodotto nell’Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità entro…

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Come vi abbiamo già esposto nelle precedenti news, le miscele pericolose e i detergenti (in Italia) devono essere notificati nel sistema PCN (Poison Center Notification) di ECHA e deve essere creato il relativo codice UFI (Unique Formula Identifier).
Nel caso il produttore abbia registrato il proprio prodotto nell’Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità entro il 31-12-2020, la miscela stessa può accedere ad una deroga prima di essere notificata come PCN. Tale deroga è valida fino al 1 gennaio 2025.

Per rispondere ai numerosi dubbi e richieste dei nostri clienti, riteniamo sia importante fare chiarezza su un punto in particolare, che può dare adito a fraintendimenti ed incomprensioni nei confronti della normativa.
Anche se è stata fatta la notifica all’ Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità , possono nel tempo uscire degli aggiornamenti normativi (ad esempio gli ATP), che possono cambiare la classificazione dei prodotti (cambio simbolo CLP, modifica frasi H, ecc.).
In questo caso, in accordo con gli Orientamenti sulle informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria – Allegato VIII del regolamento CLP (Versione 4.0 marzo 2021), se durante il periodo transitorio, interviene una modifica della classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici, come indicato nella parte B, punto 4.1 dell’allegato VIII, il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere informazioni sulla modifica della miscela in conformità all’allegato VIII, prima dell’immissione della miscela sul mercato.


In altre parole, per rispettare quanto prescritto dall’allegato VIII, se cambia l’etichettatura CLP del prodotto, la miscela dovrà essere notificata come PCN e l’azienda sarà obbligata ad adempiere anche agli obblighi relativi all’UFI in etichetta.
Questo significa che non sarà più possibile avvalersi della proroga, proprio in virtù del cambio di classificazione CLP.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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REACH e CLP – Rafforzamento controlli in frontiera 2021-2023 https://www.archimede-rd.it/2021/11/29/reach-e-clp-rafforzamento-controlli-in-frontiera-2021-2023/ Mon, 29 Nov 2021 11:06:20 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3974 Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la convenzione “REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO”. A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei…

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Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la convenzione “REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO”.

A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei regolamenti REACH e CLP saranno rafforzate in frontiera e si svolgeranno in cooperazione con le Regioni/PA REACH/CLP e loro articolazioni territoriali. Tali attività riguarderanno gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione, in ambito REACH, e di etichettatura/imballaggio nel contesto CLP, anche in coerenza con la classificazione indicata nella SDS.

I controlli che saranno svolti in dogana sulla merce importata (sostanze, miscele, articoli) riguarderanno i seguenti aspetti:

REACH

REGISTRAZIONE: saranno interessate tutte le sostanze importate (in quanto tali o contenute in miscela ≥ 1 ton/anno) rientranti nel campo di applicazione del REACH, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali.

AUTORIZZAZIONE: saranno interessate le sostanze in quanto tali presenti in allegato XIV, indipendentemente dal quantitativo importato, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali.

RESTRIZIONE: saranno interessate le sostanze al di sopra dei limiti previsti dall’allegato XVII del Regolamento REACH. Le attività̀ di controllo rafforzato saranno di tipo analitico e riguarderanno i seguenti prodotti:
a) Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
b) Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
c) Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
d) Calzature in pelle/cuoio (cromo)
e) Cemento (cromo)
f) Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
g) Pneumatici rigenerati (IPA)
h) Leghe per brasature (cadmio)
i) Prodotti con materiale plastico in PVC – manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

CLP

• In merito all’informazione di cui all’ETICHETTATURA e all’IMBALLAGGIO saranno posti all’attenzione i seguenti prodotti:
a) V ernici e vernici spray
b) Diluenti per vernici
c) Detergenti (detersivi)
d) Disgorganti
e) Colle e adesivi
f) Bianchetti
g) Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto).

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiorni informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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