Echa – Archimede R&D https://www.archimede-rd.it Realizziamo i principi dello sviluppo sostenibile Wed, 29 Mar 2023 15:35:51 +0000 it-IT hourly 1 REACH-CLP: Piano dei controlli 2023 https://www.archimede-rd.it/2023/03/29/reach-clp-piano-dei-controlli-2023/ Wed, 29 Mar 2023 15:35:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4155 Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori…

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Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS; e prodotti fertilizzanti
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati)
• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati .

Sono poi elencati gli obiettivi del controllo :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
• Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità, scriveteci nella sezione Contatti.

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REACH: Proseguono i controlli sulle importazioni https://www.archimede-rd.it/2022/11/23/reach-proseguono-i-controlli-sulle-importazioni/ Wed, 23 Nov 2022 10:29:09 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4133 Il prossimo progetto di applicazione del regolamento REACH a livello europeo si concentrerà sui prodotti importati.L’Enforcement Forum dell’ECHA ha convenuto che il prossimo progetto di applicazione del REACH esaminerà come le aziende adempiono agli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione per i prodotti e le sostanze chimiche che importano fuori dai confini dell’UE. Il progetto…

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Il prossimo progetto di applicazione del regolamento REACH a livello europeo si concentrerà sui prodotti importati.
L’Enforcement Forum dell’ECHA ha convenuto che il prossimo progetto di applicazione del REACH esaminerà come le aziende adempiono agli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione per i prodotti e le sostanze chimiche che importano fuori dai confini dell’UE.
Il progetto si svolgerà nel biennio 2023-2025 e richiederà una stretta cooperazione tra il REACH enforcement e le autorità doganali nazionali negli Stati membri.

Nella riunione di novembre, il forum responsabile dell’armonizzazione dell’applicazione della legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche ha deciso di incentrare il suo prossimo progetto sul controllo delle importazioni di sostanze, miscele e articoli.
Questo problema è stato innescato da alti livelli di non conformità nelle merci importate rilevati in precedenti progetti del Forum, compreso un recente progetto pilota.
Il progetto pilota ha rilevato che il 23% dei prodotti ispezionati non era conforme ai requisiti stabiliti dalla legislazione dell’UE e sono necessari ulteriori controlli.
Il controllo delle importazioni nel punto di entrata è il mezzo più efficace per controllare che sostanze, miscele e articoli non conformi non entrino nel mercato europeo. Il progetto lavorerà anche sull’ulteriore sviluppo e rafforzamento della cooperazione esistente tra gli ispettori REACH e le dogane.

Rafforzando il controllo delle importazioni, il progetto contribuirà anche agli obiettivi della strategia per la sostenibilità delle sostanze chimiche sul territorio dell’UE.
Il Forum ha inoltre deciso di pubblicare i suoi futuri pareri sull’applicabilità delle nuove proposte di restrizione ai sensi del REACH.
I controlli in ingresso stanno diventando quindi sempre più frequenti e attenti.

Occorre fare un’approfondita verifica preventiva della conformità di sostanze, miscele e articoli che si intendono importare per non incorrere in pesanti sanzioni.

Archimede R&D è in grado di fornirvi supporto nella verifica della conformità di ciò che state importando, e nell’adempimento delle relative normative.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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BIOCIDI: predisposto il Piano nazionale dei controlli transitorio per l’anno 2022 https://www.archimede-rd.it/2022/08/22/biocidi-predisposto-il-piano-nazionale-dei-controlli-transitorio-per-lanno-2022/ Mon, 22 Aug 2022 15:16:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4110 Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Piano nazionale annuale dei controlli transitori sui prodotti biocidi, predisposto dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, quale Autorità Competente in materia di biocidi. Le attività di controllo riguardano:• prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;• prodotti…

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Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Piano nazionale annuale dei controlli transitori sui prodotti biocidi, predisposto dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, quale Autorità Competente in materia di biocidi.

Le attività di controllo riguardano:
• prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti all’autorizzazione in deroga di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• articoli trattati come definiti dall’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

“Si dà inoltre particolare importanza al controllo dei biocidi disinfettanti della pelle e mani PT1 (igiene umana), dei PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e dei PT4 (disinfettanti del settore dell’alimentazione umana e animale).”

Nell’ambito di tali controlli vengono presi in considerazione:
a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell’autorizzazione;
b) conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza e del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC); specifiche dei principi attivi;
c) identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
d) classificazione dell’etichettatura e dell’imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 69 del BPR;
e) etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell’art. 69 del BPR.

“Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell’ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

  • prodotti con evidenze di non conformità;
  • imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d’importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
  • prodotti individuati dall’Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
  • prodotti segnalati dall’ECHA secondo quanto previsto dal manuale del progetto BEF-2.”

In caso di violazioni si fa riferimento al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179

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Dichiaranti di sostanze con classificazione armonizzata: aggiornate i vostri fascicoli di registrazione https://www.archimede-rd.it/2022/07/20/dichiaranti-di-sostanze-con-classificazione-armonizzata-aggiornate-i-vostri-fascicoli-di-registrazione/ Wed, 20 Jul 2022 15:39:41 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4070 ECHA ha annunciato che a breve verrà lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni. Il progetto si concentrerà sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminerà le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno…

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ECHA ha annunciato che a breve verrà lanciato un secondo progetto di screening per verificare che le aziende tengano aggiornate le loro registrazioni.
Il progetto si concentrerà sulle sostanze con una classificazione e un’etichettatura armonizzate ed esaminerà le registrazioni in cui queste informazioni non vengono utilizzate correttamente. I casi in cui si sospetta l’inosservanza saranno trasmessi alle autorità di controllo nazionali.

I risultati del primo progetto di screening dell’ECHA, incentrato sulle registrazioni di sostanze incluse nell’elenco di autorizzazione REACH, saranno pubblicati il prossimo autunno.
Si ricorda ai dichiaranti l’obbligo di mantenere aggiornate le proprie registrazioni, a fronte anche degli aggiornamenti fatti al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in questi ultimi due anni.
Ricordiamo il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1435 DELLA COMMISSIONE, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) secondo il quale le aziende devono aggiornare i propri dossier “senza indebito ritardo” con le seguenti tempistiche:

• Si applica un termine di 3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA) o VIII (PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE) del regolamento (CE) n. 1907/2006 dopo il ricevimento del rapporto di studio.

• Un termine di 6, 9 o 12 mesi si applica per aggiornamenti più complessi, ad esempio quando la classificazione e l’etichettatura di una sostanza senza una classificazione armonizzata cambiano, o ci sono modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica o nella guida sull’uso sicuro.

• Quando ci sono più motivi per aggiornare una registrazione, è richiesta una sola trasmissione e si applica la scadenza più lunga.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il regolamento.

Con il REGOLAMENTO (UE) 2021/979 DELLA COMMISSIONE, del 17 giugno 2021, che modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) vengono chiarite le informazioni che le società devono presentare nelle loro registrazioni e vengono rese più trasparenti e prevedibili le pratiche di valutazione dell’ECHA. La legge è entrata in vigore l’8 luglio 2021 e viene applicata dall’8 gennaio 2022.

Le principali novità riguardano:
• requisiti per la tensione superficiale e la solubilità in acqua di metalli e composti metallici scarsamente solubili;
• requisiti per i test in vitro per l’irritazione degli occhi e per i test in vivo per l’irritazione della pelle o degli occhi;
• requisiti e adattamenti per studi di tossicità a dose ripetuta di 28 e 90 giorni;
• regole specifiche per l’adattamento degli studi di tossicità riproduttiva;
• regole generali di adattamento basate su:
– utilizzo dei dati esistenti;
– peso dell’ evidenza;
– test su misura basati sull’esposizione; e
– raggruppamento di sostanze – in particolare quelle di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi e materiali biologici (UVCB).
• nuove regole per adattare gli studi sul destino e sul comportamento nell’ambiente sulla base di un basso coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua;
• nuove regole specifiche per l’adattamento per dissociazione costante e viscosità;
• requisiti aggiuntivi per la salute umana e le prove ambientali da eseguire a livelli di dose adeguatamente elevati.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI.

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Pubblicata una nuova edizione della Guida Echa sull’Allegato VIII del CLP https://www.archimede-rd.it/2022/05/10/pubblicata-una-nuova-edizione-della-guida-echa-sullallegato-viii-del-clp/ Tue, 10 May 2022 11:38:11 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4024 La guida riguarda l’obbligo di notifica di alcune informazioni armonizzate sulle miscele pericolose immesse sul mercato, per la gestione delle emergenze sanitarie. L’edizione rivista (versione 5) chiarisce le interpretazioni esistenti e corregge gli errori minori. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti. In particolare, l’aggiornamento chiarisce gli obblighi e le opzioni…

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La guida riguarda l’obbligo di notifica di alcune informazioni armonizzate sulle miscele pericolose immesse sul mercato, per la gestione delle emergenze sanitarie.

L’edizione rivista (versione 5) chiarisce le interpretazioni esistenti e corregge gli errori minori. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti.

In particolare, l’aggiornamento chiarisce gli obblighi e le opzioni per importatori e fornitori extra UE, l’applicazione del periodo transitorio e l’utilizzo di identificatori di componenti generici. Sono stati inclusi anche chiarimenti sulle regole di aggiornamento per gli invii di gruppo.

Ricordiamo che se si verifica un cambiamento nella composizione della miscela, nell’identificatore del prodotto o nelle proprietà tossicologiche (come indicato nella parte B, sezione 4.1 dell’allegato VIII) durante il periodo transitorio (vale a dire dopo la data di conformità pertinente menzionata nella parte A, sezione 1.5 e prima del 1° gennaio 2025), il soggetto obbligato è tenuto a fornire le informazioni relative alla miscela modificata conformemente all’allegato VIII prima dell’immissione sul mercato.

Attualmente, le traduzioni esistono solo per la versione precedente 4. Le aziende possono ancora fare riferimento a questa versione fino a quando non saranno rese disponibili le traduzioni aggiornate.

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Se pensate che i nostri servizi possano fare al caso vostro, contattateci.

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Notifica PCN e codice UFI – Attenzione, se cambia l’etichetta CLP decade la proroga https://www.archimede-rd.it/2022/03/08/notifica-pcn-e-codice-ufi-attenzione-se-cambia-letichetta-clp-decade-la-proroga/ Tue, 08 Mar 2022 09:47:18 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4000 Come vi abbiamo già esposto nelle precedenti news, le miscele pericolose e i detergenti (in Italia) devono essere notificati nel sistema PCN (Poison Center Notification) di ECHA e deve essere creato il relativo codice UFI (Unique Formula Identifier).Nel caso il produttore abbia registrato il proprio prodotto nell’Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità entro…

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Come vi abbiamo già esposto nelle precedenti news, le miscele pericolose e i detergenti (in Italia) devono essere notificati nel sistema PCN (Poison Center Notification) di ECHA e deve essere creato il relativo codice UFI (Unique Formula Identifier).
Nel caso il produttore abbia registrato il proprio prodotto nell’Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità entro il 31-12-2020, la miscela stessa può accedere ad una deroga prima di essere notificata come PCN. Tale deroga è valida fino al 1 gennaio 2025.

Per rispondere ai numerosi dubbi e richieste dei nostri clienti, riteniamo sia importante fare chiarezza su un punto in particolare, che può dare adito a fraintendimenti ed incomprensioni nei confronti della normativa.
Anche se è stata fatta la notifica all’ Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità , possono nel tempo uscire degli aggiornamenti normativi (ad esempio gli ATP), che possono cambiare la classificazione dei prodotti (cambio simbolo CLP, modifica frasi H, ecc.).
In questo caso, in accordo con gli Orientamenti sulle informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria – Allegato VIII del regolamento CLP (Versione 4.0 marzo 2021), se durante il periodo transitorio, interviene una modifica della classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici, come indicato nella parte B, punto 4.1 dell’allegato VIII, il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere informazioni sulla modifica della miscela in conformità all’allegato VIII, prima dell’immissione della miscela sul mercato.


In altre parole, per rispettare quanto prescritto dall’allegato VIII, se cambia l’etichettatura CLP del prodotto, la miscela dovrà essere notificata come PCN e l’azienda sarà obbligata ad adempiere anche agli obblighi relativi all’UFI in etichetta.
Questo significa che non sarà più possibile avvalersi della proroga, proprio in virtù del cambio di classificazione CLP.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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REACH e CLP – Rafforzamento controlli in frontiera 2021-2023 https://www.archimede-rd.it/2021/11/29/reach-e-clp-rafforzamento-controlli-in-frontiera-2021-2023/ Mon, 29 Nov 2021 11:06:20 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3974 Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la convenzione “REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO”. A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei…

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Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la convenzione “REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO”.

A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei regolamenti REACH e CLP saranno rafforzate in frontiera e si svolgeranno in cooperazione con le Regioni/PA REACH/CLP e loro articolazioni territoriali. Tali attività riguarderanno gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione, in ambito REACH, e di etichettatura/imballaggio nel contesto CLP, anche in coerenza con la classificazione indicata nella SDS.

I controlli che saranno svolti in dogana sulla merce importata (sostanze, miscele, articoli) riguarderanno i seguenti aspetti:

REACH

REGISTRAZIONE: saranno interessate tutte le sostanze importate (in quanto tali o contenute in miscela ≥ 1 ton/anno) rientranti nel campo di applicazione del REACH, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali.

AUTORIZZAZIONE: saranno interessate le sostanze in quanto tali presenti in allegato XIV, indipendentemente dal quantitativo importato, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali.

RESTRIZIONE: saranno interessate le sostanze al di sopra dei limiti previsti dall’allegato XVII del Regolamento REACH. Le attività̀ di controllo rafforzato saranno di tipo analitico e riguarderanno i seguenti prodotti:
a) Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
b) Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
c) Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
d) Calzature in pelle/cuoio (cromo)
e) Cemento (cromo)
f) Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
g) Pneumatici rigenerati (IPA)
h) Leghe per brasature (cadmio)
i) Prodotti con materiale plastico in PVC – manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

CLP

• In merito all’informazione di cui all’ETICHETTATURA e all’IMBALLAGGIO saranno posti all’attenzione i seguenti prodotti:
a) V ernici e vernici spray
b) Diluenti per vernici
c) Detergenti (detersivi)
d) Disgorganti
e) Colle e adesivi
f) Bianchetti
g) Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto).

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiorni informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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CLP – Ultimi aggiornamenti: tutti i detergenti devono essere notificati. https://www.archimede-rd.it/2021/05/21/clp-ultimi-aggiornamenti-tutti-i-detergenti-devono-essere-notificati/ Fri, 21 May 2021 08:02:18 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3952 Il 31 marzo 2021 è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto del 28 dicembre 2020: “ Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato.” Le modifiche apportate dal nuovo decreto permettono di allineare la normativa italiana con le modifiche fatte al regolamento…

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Il 31 marzo 2021 è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto del 28 dicembre 2020: “ Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato.

Le modifiche apportate dal nuovo decreto permettono di allineare la normativa italiana con le modifiche fatte al regolamento CLP, principalmente con l’aggiunta dell’allegato VIII riguardante le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

Nel decreto si comunica che le miscele pericolose per uso professionale e uso consumatore dal 1° gennaio 2021 devono essere notificate attraverso il portale dedicato dell’Agenzia ECHA (ECHA Submission Portal) al Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità (“CNSC-ISS”). La trasmissione delle informazioni è consentita sia in lingua italiana che in lingua inglese.
La trasmissione dell’informazione è avvenuta correttamente nel momento dell’avvenuta convalida da parte di ECHA con ricezione dal punto di vista informatico delle informazioni da parte del CNSC-ISS.

Per quanto riguarda i detergenti, a prescindere dalla loro classificazione, dovranno essere notificati secondo le nuove modalità.

Nel nuovo decreto viene inoltre precisato che deve continuare il pagamento annuale, di 50 euro, all’Istituto Superiore di Sanità.
Viene inoltre fornito l’elenco dei centri antiveleno che dovrà comparire in sezione 1 della Scheda dati di sicurezza.

Un altro aggiornamento riguardante il CLP è quello apportato dal regolamento 2021/643 del 3 febbraio 2021, noto anche come ATP 16, entrato in vigore l’11 Maggio 2021, che va a modificare l’allegato VI del CLP, alle note: J,K,L,M,N,P,Q,R,8,9.

Le modifiche apportate sono solo per rendere più chiari i testi al lettore, ma il senso non è stato cambiato.

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.

Se pensate che i nostri servizi possano fare al caso vostro, contattateci.

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UFI e PCN – Come funziona la nuova notifica per le miscele pericolose in Italia? https://www.archimede-rd.it/2021/02/24/ufi-e-pcn-come-funziona-la-nuova-notifica-per-le-miscele-pericolose/ Wed, 24 Feb 2021 11:44:52 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3911 A partire da gennaio 2021, in Italia, si devono notificare i nuovi preparati pericolosi ad uso consumatore e professionale sul portale di ECHA attraverso la PCN (Poison Centres Notification).Nell’Archivio dei preparati pericolosi potranno essere aggiunte solamente le miscele ad esclusivo uso industriale.Per uso industriale si intende l’uso finale, cioè l’ultimo passaggio della miscela, prima dello…

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A partire da gennaio 2021, in Italia, si devono notificare i nuovi preparati pericolosi ad uso consumatore e professionale sul portale di ECHA attraverso la PCN (Poison Centres Notification).
Nell’Archivio dei preparati pericolosi potranno essere aggiunte solamente le miscele ad esclusivo uso industriale.
Per uso industriale si intende l’uso finale, cioè l’ultimo passaggio della miscela, prima dello smaltimento.
Facciamo un esempio. L’azienda A produce un detergente per l’azienda B, destinato alla pulizia dello stabilimento. Questo detergente è ad uso esclusivo dell’azienda B, ovvero non destinato alla rivendita. In questo caso L’azienda A deve notificare la miscela sul portale dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) senza creare un codice UFI.
Se, invece, l’azienda A produce un detergente per l’Azienda B, la quale lo rivende sul mercato destinato al consumatore finale, non deve notificare la miscela sul portale dell’ISS, ma deve fare la notifica sul portale PCN di ECHA, e quindi creare il codice UFI.

Le miscele pericolose già registrate sull’archivio dei preparati pericolosi, se non subiscono modifiche rilevanti possono godere del periodo di transizione valido fino al 1° gennaio 2025.
Con modifiche rilevanti alla miscela, si intendono le modifiche descritte nell’ Allegato parte B, punto 4.1. del regolamento 2020/1677, come ad esempio:

  • Nuovo nome commerciale
  • Cambio classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici
  • Modifiche nella formula con valori che vanno oltre ai range notificati
  • Cambio dei componenti notificati all’Archivio dell’ISS.

Cosa cambia rispetto al vecchio sistema di notifica?
Mentre prima le informazioni sulla miscela pericolosa dovevano essere inviate all’ISS entro 30 giorni a partire dalla data dell’immissione sul mercato, ora la trasmissione delle informazioni deve essere fatta ad ECHA prima che la miscela venga immessa sul mercato.

L’Unione Europea, per cercare di andare incontro alle preoccupazioni degli Stati Membri, sulla praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta all’ emergenza sanitaria, il 13 novembre 2020 ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i regolamenti 2020/1676 e 2020/1677 portando alcune modifiche al Regolamento 1272/2008 (CLP).

Il regolamento 2020/1677 ha apportato delle modifiche all’Allegato VIII del CLP introducendo:

1 – Concentrazioni e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela dividendo i componenti in:

  • Pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione. In questo gruppo rientrano le miscele classificate per tossicità acuta (categoria 1, 2 o 3), tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola ( categoria 1 o 2), tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta ( categoria 1 o 2), corrosione della pelle (categorie 1, 1 A, 1B o 1C) e gravi lesioni oculari (categoria 1).
  • Altri componenti pericolosi e componenti non classificati come pericolosi.

Le tabelle con gli intervalli di concentrazione sono riportate nell’allegato, parte B, del regolamento 2020/1677.

2 – Concetto di Gruppo di Componenti Intercambiabili (Interchangeable Component Group, ICG) per facilitare le aziende nella trasmissione della notifica, quando nella formulazione vengono usate materie prime molto simili dal punto di vista tossicologico, ma provenienti da fornitori diversi.

Al momento la funzione di invio “trasmissione di gruppo” sul portale di ECHA è visibile, ma non attiva.
Nei prossimi mesi il portale verrà aggiornato per poter usufruire della trasmissione di gruppo, nel caso in cui si abbiano miscele contenenti gli stessi componenti, negli stessi intervalli di concentrazione e aventi la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici.

Archimede R&D, vi offre servizi di consulenza per aiutarvi e supportarvi nella gestione del nuovo sistema di notifica.
Per richiedere un preventivo o ricevere maggiori informazioni sui nostri servizi contattateci attraverso i moduli che trovate sul sito.

Altrimenti seguiteci per i prossimi aggiornamenti.

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CLP – Aggiornamento Allegato VIII: quasi tutti i Paesi dell’UE hanno aderito https://www.archimede-rd.it/2021/02/10/clp-aggiornamento-allegato-viii-quasi-tutti-i-paesi-dellue-hanno-aderito/ Wed, 10 Feb 2021 10:17:53 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3900 Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Reg. (UE) 2017/542 che modifica il Reg. (UE) 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l’Allegato VIII “Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione” sulle miscele classificate pericolose, da comunicare agli Organismi designati ai sensi dell’Art. 45 del CLP.…

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Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Reg. (UE) 2017/542 che modifica il Reg. (UE) 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l’Allegato VIII “Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione” sulle miscele classificate pericolose, da comunicare agli Organismi designati ai sensi dell’Art. 45 del CLP.

Obiettivo del Regolamento 2017/542 è quello di armonizzazione a livello europeo il processo di comunicazione e gestione delle informazioni ai fini sanitari, creando un unico sistema di etichettatura e un unico portale centrale di riferimento per aziende e centri antiveleno. L’ultimo testo consolidato dell’Allegato VIII, recentemente aggiornato, è costituito dal Regolamento 2020/1677.

L’implementazione del sistema di comunicazione delle informazioni nel rispetto dell’Allegato VIII ha portato alcuni degli Stati Membri a dichiararsi non pronti a ricevere le notifiche del portale ECHA nella data stabilita (01/01/2021). In queste settimane, però, il numero è aumentato.

Ad oggi i Paesi che sono pronti a ricevere la notifica sono 19 su 27. Di seguito gli Stati Membri pronti per il nuovo formato di notifica:

  • Austria
  • Croazia
  • Cipro
  • Danimarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Germania
  • Grecia
  • Ungheria
  • Irlanda
  • Italia
  • Lituania
  • Paesi Bassi
  • Norvegia
  • Polonia
  • Portogallo
  • Slovenia
  • Svezia

Nei Paesi che non hanno ancora aderito si continuerà a registrare i prodotti in accordo con i regolamenti nazionali fino a nuove disposizioni.

Consigliamo di tenere sotto osservazione il documento Overview of Member States decisions in relation to implementation of Annex VIII to CLP Regulation (Poison Centre Notification) che dal 5 Gennaio, data di pubblicazione della revisione 5 è già arrivato alla revisione 5.3 del 20/01/2021.

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