CLP – Archimede R&D https://www.archimede-rd.it Realizziamo i principi dello sviluppo sostenibile Thu, 04 May 2023 14:47:59 +0000 it-IT hourly 1 CLP: nuove classi di pericolo https://www.archimede-rd.it/2023/05/04/clp-nuove-classi-di-pericolo/ Thu, 04 May 2023 14:47:56 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4162 Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 che modifica gli allegati I, II, III e VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per inserire nuove classi di pericolo: • interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, composta da due categorie: ED HH 1 e…

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 che modifica gli allegati I, II, III e VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per inserire nuove classi di pericolo:

• interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, composta da due categorie: ED HH 1 e ED HH 2;
• interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, composta da due categorie: ED ENV 1 e ED ENV 2;
• proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
• proprietà persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM).

Per ogni classe vengono riportati i criteri di classificazione per le sostanze e per le miscele.

Il testo normativo definisce anche gli elementi dell’etichetta relativi a queste nuove classi di pericolo, ovvero avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Riportiamo a titolo informativo le nuove indicazioni di pericolo:

• EUH 380: “Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani” (per ED HH 1)
• EUH 381: “Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani” (per ED HH 2)
• EUH 430: “Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente” (per ED ENV 1)
• EUH 431: “Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente” (per ED ENV 2)
• EUH 440: “Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani” (per PBT)
• EUH 441: “Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani” (per vPvB)
• EUH 450: “Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche” (per PMT)
• EUH 451: “Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche” (per vPvM)

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2023 e prevede le seguenti date di applicazione:

Per le SOSTANZE:
“Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 al più tardi dal 1 maggio 2025.
Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 fino al 1 novembre 2026.”

Per le MISCELE:
“Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.3.3.1 al più tardi dal 1 maggio 2026.
Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1 maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.3.3.1 fino al 1 maggio 2028.”

Siamo sempre a disposizione per offrirvi assistenza sull’applicazione delle nuove prescrizioni normative, scriveteci sulla nostra pagina di contatti.

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REACH-CLP: Piano dei controlli 2023 https://www.archimede-rd.it/2023/03/29/reach-clp-piano-dei-controlli-2023/ Wed, 29 Mar 2023 15:35:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4155 Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori…

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Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS; e prodotti fertilizzanti
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati)
• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati .

Sono poi elencati gli obiettivi del controllo :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
• Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità, scriveteci nella sezione Contatti.

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Schede Di Sicurezza (SDS) – Ecco quali sono le principali scadenze del 2022 https://www.archimede-rd.it/2022/06/08/schede-di-sicurezza-sds-ecco-quali-sono-le-principali-scadenze-del-2022/ Wed, 08 Jun 2022 09:00:32 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4064 Regolamento (UE) 2020/878 Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH, il quale stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell’Unione. Le novità rispetto al Regolamento precedente riguardano principalmente prescrizioni specifiche…

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Regolamento (UE) 2020/878

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH, il quale stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell’Unione.

Le novità rispetto al Regolamento precedente riguardano principalmente prescrizioni specifiche per le nano-forme e le proprietà̀ di interferenza con il sistema endocrino, l’aggiornamento alla sesta e settima revisione del GHS e specifiche sull’identificatore unico di formula (UFI) introdotto dall’Allegato VIII del CLP.

Dopo il 31 dicembre 2022 tutte le SDS dovranno essere fornite solo nel formato stabilito dal Regolamento (UE) 2020/878.

Inoltre, come riportato nel paragrafo 2.9 della Linea Guida ECHA “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza – Versione 4.0 Dicembre 2020”, dal 1° gennaio 2023, oltre ad inviare la SDS nel formato aggiornato ai clienti della sostanza/miscela, “la scheda di dati di sicurezza sottoposta a revisione deve essere fornita a tutti i precedenti destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.

Decreto 28 dicembre 2020

Il Decreto 28 dicembre 2020, che modifica l’Allegato XI del D.Lgs.65 del 2003, prevede l’inclusione gratuita dei 10 numeri dei Centri Antiveleni (CAV) elencati sul Decreto stesso, alla sez. 1.4 delle Schede di Sicurezza dei prodotti immessi sul mercato italiano, entro il 1° ottobre 2022.
Questo aggiornamento si applica a:
• miscele pericolose per la salute e per pericoli chimico-fisici soggette a notifica secondo l’art.15 del D.Lgs n.65 e l’art.45 del CLP;
• tutti i prodotti detergenti, a prescindere dalla loro classificazione, che necessitano di una SDS (conformemente a quanto previsto all’articolo 31 del REACH) in quanto soggetti all’Allegato XI del D.Lgs. 65 del 2003 (modificato dal Decreto 28 dicembre 2020)
Per le miscele non pericolose per le quali è prevista la redazione della SDS secondo l’art.31.3 del REACH e le miscele classificate come pericolose solo per l’ambiente, escluse dall’obbligo di notifica, le autorità consigliano di inserire in sez. 1.4 solo il numero dei CAV preventivamente contattati e informati sulla composizione e pericolosità delle miscele stesse.

Siamo a disposizione per supportarvi nella redazione e aggiornamento delle vostre Schede di Sicurezza secondo i nuovi requisiti di legge. Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI.

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Pubblicato il 18° ATP del CLP, Regolamento Delegato (UE) 2022/692 https://www.archimede-rd.it/2022/05/18/pubblicato-il-18-atp-del-clp-regolamento-delegato-ue-2022-692/ Wed, 18 May 2022 16:54:59 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4031 Il 3 Maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il XVIII Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del CLP: il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022. Il XVIII va modificare il regolamento 1272/2008 (CLP), introducendo all’allegato VI del CLP : – 39 nuove sostanze con classificazione armonizzata,  – 17 sostanze…

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Il 3 Maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il XVIII Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del CLP: il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022. Il XVIII va modificare il regolamento 1272/2008 (CLP), introducendo all’allegato VI del CLP :

– 39 nuove sostanze con classificazione armonizzata, 

– 17 sostanze (già presenti) subiscono delle modifiche per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura

– 1 sostanza viene soppressa.

Il XVIII ATP entrerà in vigore dal 23 Novembre del 2023, ma le nuove classificazioni armonizzate potranno essere già applicate dal 23 Maggio 2022 su base volontaria.

Nella tabella da scaricare qui di seguito, sono presenti alcune sostanze che modificano la classificazione armonizzata (in verde le parti modificate).

In questa seconda tabella, sono invece elencate le sostanze che entrano nell’ allegato VI del CLP e acquisiscono una classificazione armonizzata.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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Pubblicata una nuova edizione della Guida Echa sull’Allegato VIII del CLP https://www.archimede-rd.it/2022/05/10/pubblicata-una-nuova-edizione-della-guida-echa-sullallegato-viii-del-clp/ Tue, 10 May 2022 11:38:11 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4024 La guida riguarda l’obbligo di notifica di alcune informazioni armonizzate sulle miscele pericolose immesse sul mercato, per la gestione delle emergenze sanitarie. L’edizione rivista (versione 5) chiarisce le interpretazioni esistenti e corregge gli errori minori. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti. In particolare, l’aggiornamento chiarisce gli obblighi e le opzioni…

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La guida riguarda l’obbligo di notifica di alcune informazioni armonizzate sulle miscele pericolose immesse sul mercato, per la gestione delle emergenze sanitarie.

L’edizione rivista (versione 5) chiarisce le interpretazioni esistenti e corregge gli errori minori. Non sono state introdotte modifiche alle disposizioni e agli obblighi esistenti.

In particolare, l’aggiornamento chiarisce gli obblighi e le opzioni per importatori e fornitori extra UE, l’applicazione del periodo transitorio e l’utilizzo di identificatori di componenti generici. Sono stati inclusi anche chiarimenti sulle regole di aggiornamento per gli invii di gruppo.

Ricordiamo che se si verifica un cambiamento nella composizione della miscela, nell’identificatore del prodotto o nelle proprietà tossicologiche (come indicato nella parte B, sezione 4.1 dell’allegato VIII) durante il periodo transitorio (vale a dire dopo la data di conformità pertinente menzionata nella parte A, sezione 1.5 e prima del 1° gennaio 2025), il soggetto obbligato è tenuto a fornire le informazioni relative alla miscela modificata conformemente all’allegato VIII prima dell’immissione sul mercato.

Attualmente, le traduzioni esistono solo per la versione precedente 4. Le aziende possono ancora fare riferimento a questa versione fino a quando non saranno rese disponibili le traduzioni aggiornate.

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Se pensate che i nostri servizi possano fare al caso vostro, contattateci.

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Nuova proroga per l’etichettatura ambientale degli imballaggi al 1° gennaio 2023 https://www.archimede-rd.it/2022/04/04/nuova-proroga-per-letichettatura-ambientale-degli-imballaggi-al-1-gennaio-2023/ Mon, 04 Apr 2022 09:51:16 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4006 L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è stato nuovamente prorogato al 1° gennaio 2023 con la conversione in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 del decreto-legge n. 228/2021 (DL Milleproroghe).I prodotti privi di etichettatura già immessi in consumo al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il Ministero della Transizione…

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L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è stato nuovamente prorogato al 1° gennaio 2023 con la conversione in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 del decreto-legge n. 228/2021 (DL Milleproroghe).
I prodotti privi di etichettatura già immessi in consumo al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), ha predisposto le Linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del DLgs 152/2006 e ss.mm, attraverso un decreto non regolamentare, divulgato a fine marzo 2022.
Questo documento tecnico, che tiene conto delle linee guida già proposte dal CONAI, ha l’obiettivo di supportare le imprese dal punto di vista operativo e gestionale per poter immettere sul mercato prodotti conformi alle nuove disposizioni.
Si precisa che il testo potrà essere aggiornato periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e di indicazioni tecniche derivanti da eventuali successive consultazioni o tavoli di lavoro con le associazioni di categoria.


Ricordiamo che per quanto riguarda i nuovi requisiti di etichettatura ambientale degli imballaggi si fa sempre riferimento al Decreto 116/2020, sia per il settore B2B che per il settore B2C. Per il primo, scatterà l’obbligo di indicare sugli imballaggi i materiali di composizione attraverso un codice alfanumerico come da decisione 97/129/CE, in vigore da settembre 2020.
Per le transazioni B2C, oltre a questo obbligo, sarà anche necessario applicare un’etichettatura sugli imballaggi per favorire la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclo e per fornire corrette informazioni al consumatore.
Per quanto riguarda le responsabilità per la fornitura delle indicazioni ambientali e le relative sanzioni è opportuno fare riferimento alla Circolare ministeriale del 17 maggio 2021.

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Notifica PCN e codice UFI – Attenzione, se cambia l’etichetta CLP decade la proroga https://www.archimede-rd.it/2022/03/08/notifica-pcn-e-codice-ufi-attenzione-se-cambia-letichetta-clp-decade-la-proroga/ Tue, 08 Mar 2022 09:47:18 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4000 Come vi abbiamo già esposto nelle precedenti news, le miscele pericolose e i detergenti (in Italia) devono essere notificati nel sistema PCN (Poison Center Notification) di ECHA e deve essere creato il relativo codice UFI (Unique Formula Identifier).Nel caso il produttore abbia registrato il proprio prodotto nell’Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità entro…

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Come vi abbiamo già esposto nelle precedenti news, le miscele pericolose e i detergenti (in Italia) devono essere notificati nel sistema PCN (Poison Center Notification) di ECHA e deve essere creato il relativo codice UFI (Unique Formula Identifier).
Nel caso il produttore abbia registrato il proprio prodotto nell’Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità entro il 31-12-2020, la miscela stessa può accedere ad una deroga prima di essere notificata come PCN. Tale deroga è valida fino al 1 gennaio 2025.

Per rispondere ai numerosi dubbi e richieste dei nostri clienti, riteniamo sia importante fare chiarezza su un punto in particolare, che può dare adito a fraintendimenti ed incomprensioni nei confronti della normativa.
Anche se è stata fatta la notifica all’ Archivio dei Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità , possono nel tempo uscire degli aggiornamenti normativi (ad esempio gli ATP), che possono cambiare la classificazione dei prodotti (cambio simbolo CLP, modifica frasi H, ecc.).
In questo caso, in accordo con gli Orientamenti sulle informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria – Allegato VIII del regolamento CLP (Versione 4.0 marzo 2021), se durante il periodo transitorio, interviene una modifica della classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici, come indicato nella parte B, punto 4.1 dell’allegato VIII, il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere informazioni sulla modifica della miscela in conformità all’allegato VIII, prima dell’immissione della miscela sul mercato.


In altre parole, per rispettare quanto prescritto dall’allegato VIII, se cambia l’etichettatura CLP del prodotto, la miscela dovrà essere notificata come PCN e l’azienda sarà obbligata ad adempiere anche agli obblighi relativi all’UFI in etichetta.
Questo significa che non sarà più possibile avvalersi della proroga, proprio in virtù del cambio di classificazione CLP.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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Etichettatura ambientale degli imballaggi – Prorogato l’obbligo fino al 30 giugno 2022 https://www.archimede-rd.it/2022/02/02/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi-prorogato-lobbligo-fino-al-30-giugno-2022/ Wed, 02 Feb 2022 11:40:19 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3986 L’obbligo di etichettatura ambientale per tutti imballaggi dei prodotti è entrato in vigore a settembre 2020, con lo scopo di fornire al consumatore tutte le informazioni per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. (D.L. n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli…

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L’obbligo di etichettatura ambientale per tutti imballaggi dei prodotti è entrato in vigore a settembre 2020, con lo scopo di fornire al consumatore tutte le informazioni per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. (D.L. n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio).

La normativa impone ai produttori di fornire per ogni imballaggio tutte le informazioni necessarie alla destinazione finale dello stesso, indicando la natura dei materiali utilizzati sulla base della Decisione 97/129/CE e fornendo indicazione sul corretto tipo di raccolta.

Purtroppo la genericità della formulazione del testo normativo, nonché la complessità e la molteplicità degli imballaggi presenti sul mercato, hanno generato molti dubbi interpretativi riguardanti in particolare le informazioni obbligatorie e/o facoltative da fornire e le modalità con cui queste devono essere messe a disposizione dell’utente finale.

Per far fronte a queste difficoltà, da settembre 2020 a oggi, si sono rese necessarie alcune proroghe per dar modo alle aziende di uniformarsi alla normativa e soprattutto dar loro la possibilità di smaltire le scorte di magazzino che, oltre a danni in termini economici, sarebbero andate a impattare in maniera gravosa sull’ambiente stesso.

Nel caso in cui non siate ancora riusciti ad apportare le dovute modifiche normative sui vostri imballaggi, niente panico, avete ancora un po’ di tempo.
Il 30 Dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228, conosciuto anche come DL “Milleproroghe”, dove all’articolo 11, è stata prevista la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 Giugno 2022.
Pertanto, dal 1 Luglio 2022 sarà possibile continuare a commercializzare prodotti non ancora etichettati con i nuovi requisiti ambientali, ma solo se già immessi in commercio o già etichettati, fino ad esaurimento scorte.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative riguardanti l’etichettatura ambientale dei vostri imballaggi.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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REACH e CLP – Rafforzamento controlli in frontiera 2021-2023 https://www.archimede-rd.it/2021/11/29/reach-e-clp-rafforzamento-controlli-in-frontiera-2021-2023/ Mon, 29 Nov 2021 11:06:20 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3974 Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la convenzione “REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO”. A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei…

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Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la convenzione “REACH E CLP 2021-2023. SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI: COOPERAZIONE FRA DIVERSE AUTORITÀ DI CONTROLLO”.

A partire dal 4 ottobre 2021, per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo sulle prescrizioni dei regolamenti REACH e CLP saranno rafforzate in frontiera e si svolgeranno in cooperazione con le Regioni/PA REACH/CLP e loro articolazioni territoriali. Tali attività riguarderanno gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione, in ambito REACH, e di etichettatura/imballaggio nel contesto CLP, anche in coerenza con la classificazione indicata nella SDS.

I controlli che saranno svolti in dogana sulla merce importata (sostanze, miscele, articoli) riguarderanno i seguenti aspetti:

REACH

REGISTRAZIONE: saranno interessate tutte le sostanze importate (in quanto tali o contenute in miscela ≥ 1 ton/anno) rientranti nel campo di applicazione del REACH, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali.

AUTORIZZAZIONE: saranno interessate le sostanze in quanto tali presenti in allegato XIV, indipendentemente dal quantitativo importato, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali.

RESTRIZIONE: saranno interessate le sostanze al di sopra dei limiti previsti dall’allegato XVII del Regolamento REACH. Le attività̀ di controllo rafforzato saranno di tipo analitico e riguarderanno i seguenti prodotti:
a) Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
b) Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
c) Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
d) Calzature in pelle/cuoio (cromo)
e) Cemento (cromo)
f) Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
g) Pneumatici rigenerati (IPA)
h) Leghe per brasature (cadmio)
i) Prodotti con materiale plastico in PVC – manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

CLP

• In merito all’informazione di cui all’ETICHETTATURA e all’IMBALLAGGIO saranno posti all’attenzione i seguenti prodotti:
a) V ernici e vernici spray
b) Diluenti per vernici
c) Detergenti (detersivi)
d) Disgorganti
e) Colle e adesivi
f) Bianchetti
g) Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto).

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiorni informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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CLP – Ultimi aggiornamenti: tutti i detergenti devono essere notificati. https://www.archimede-rd.it/2021/05/21/clp-ultimi-aggiornamenti-tutti-i-detergenti-devono-essere-notificati/ Fri, 21 May 2021 08:02:18 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=3952 Il 31 marzo 2021 è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto del 28 dicembre 2020: “ Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato.” Le modifiche apportate dal nuovo decreto permettono di allineare la normativa italiana con le modifiche fatte al regolamento…

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Il 31 marzo 2021 è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto del 28 dicembre 2020: “ Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato.

Le modifiche apportate dal nuovo decreto permettono di allineare la normativa italiana con le modifiche fatte al regolamento CLP, principalmente con l’aggiunta dell’allegato VIII riguardante le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

Nel decreto si comunica che le miscele pericolose per uso professionale e uso consumatore dal 1° gennaio 2021 devono essere notificate attraverso il portale dedicato dell’Agenzia ECHA (ECHA Submission Portal) al Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità (“CNSC-ISS”). La trasmissione delle informazioni è consentita sia in lingua italiana che in lingua inglese.
La trasmissione dell’informazione è avvenuta correttamente nel momento dell’avvenuta convalida da parte di ECHA con ricezione dal punto di vista informatico delle informazioni da parte del CNSC-ISS.

Per quanto riguarda i detergenti, a prescindere dalla loro classificazione, dovranno essere notificati secondo le nuove modalità.

Nel nuovo decreto viene inoltre precisato che deve continuare il pagamento annuale, di 50 euro, all’Istituto Superiore di Sanità.
Viene inoltre fornito l’elenco dei centri antiveleno che dovrà comparire in sezione 1 della Scheda dati di sicurezza.

Un altro aggiornamento riguardante il CLP è quello apportato dal regolamento 2021/643 del 3 febbraio 2021, noto anche come ATP 16, entrato in vigore l’11 Maggio 2021, che va a modificare l’allegato VI del CLP, alle note: J,K,L,M,N,P,Q,R,8,9.

Le modifiche apportate sono solo per rendere più chiari i testi al lettore, ma il senso non è stato cambiato.

Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.

Se pensate che i nostri servizi possano fare al caso vostro, contattateci.

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