Biocidi – Archimede R&D https://www.archimede-rd.it Realizziamo i principi dello sviluppo sostenibile Wed, 29 Mar 2023 15:35:51 +0000 it-IT hourly 1 REACH-CLP: Piano dei controlli 2023 https://www.archimede-rd.it/2023/03/29/reach-clp-piano-dei-controlli-2023/ Wed, 29 Mar 2023 15:35:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4155 Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori…

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Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS; e prodotti fertilizzanti
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati)
• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati .

Sono poi elencati gli obiettivi del controllo :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
• Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità, scriveteci nella sezione Contatti.

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BIOCIDI: predisposto il Piano nazionale dei controlli transitorio per l’anno 2022 https://www.archimede-rd.it/2022/08/22/biocidi-predisposto-il-piano-nazionale-dei-controlli-transitorio-per-lanno-2022/ Mon, 22 Aug 2022 15:16:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4110 Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Piano nazionale annuale dei controlli transitori sui prodotti biocidi, predisposto dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, quale Autorità Competente in materia di biocidi. Le attività di controllo riguardano:• prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;• prodotti…

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Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Piano nazionale annuale dei controlli transitori sui prodotti biocidi, predisposto dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, quale Autorità Competente in materia di biocidi.

Le attività di controllo riguardano:
• prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti all’autorizzazione in deroga di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• articoli trattati come definiti dall’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

“Si dà inoltre particolare importanza al controllo dei biocidi disinfettanti della pelle e mani PT1 (igiene umana), dei PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e dei PT4 (disinfettanti del settore dell’alimentazione umana e animale).”

Nell’ambito di tali controlli vengono presi in considerazione:
a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell’autorizzazione;
b) conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza e del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC); specifiche dei principi attivi;
c) identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
d) classificazione dell’etichettatura e dell’imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 69 del BPR;
e) etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell’art. 69 del BPR.

“Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell’ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

  • prodotti con evidenze di non conformità;
  • imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d’importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
  • prodotti individuati dall’Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
  • prodotti segnalati dall’ECHA secondo quanto previsto dal manuale del progetto BEF-2.”

In caso di violazioni si fa riferimento al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179

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