Non categorizzato – Archimede R&D https://www.archimede-rd.it Realizziamo i principi dello sviluppo sostenibile Tue, 18 Jun 2024 13:41:13 +0000 it-IT hourly 1 REACH-CLP: Piano dei controlli 2024 https://www.archimede-rd.it/2024/06/18/reach-clp-piano-dei-controlli-2024/ Tue, 18 Jun 2024 13:41:06 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4253 Il “PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)” è stato pubblicato il 6 giugno sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in…

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Il “PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)” è stato pubblicato il 6 giugno sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;

b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le TIPOLOGIE DI PRODOTTI verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH

• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH

• Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, tabs e caps per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)

• Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS;

• Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP

• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line

• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide)

• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti.

Sono poi elencati gli OBIETTIVI DEL CONTROLLO :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)

• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)

• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)

• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)

• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)

• Verifica della conformità delle (e) SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)

• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)

• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)

• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti e siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità.

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Pubblicato il 18° ATP del CLP, Regolamento Delegato (UE) 2022/692 https://www.archimede-rd.it/2022/05/18/pubblicato-il-18-atp-del-clp-regolamento-delegato-ue-2022-692/ Wed, 18 May 2022 16:54:59 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4031 Il 3 Maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il XVIII Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del CLP: il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022. Il XVIII va modificare il regolamento 1272/2008 (CLP), introducendo all’allegato VI del CLP : – 39 nuove sostanze con classificazione armonizzata,  – 17 sostanze…

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Il 3 Maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il XVIII Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del CLP: il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022. Il XVIII va modificare il regolamento 1272/2008 (CLP), introducendo all’allegato VI del CLP :

– 39 nuove sostanze con classificazione armonizzata, 

– 17 sostanze (già presenti) subiscono delle modifiche per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura

– 1 sostanza viene soppressa.

Il XVIII ATP entrerà in vigore dal 23 Novembre del 2023, ma le nuove classificazioni armonizzate potranno essere già applicate dal 23 Maggio 2022 su base volontaria.

Nella tabella da scaricare qui di seguito, sono presenti alcune sostanze che modificano la classificazione armonizzata (in verde le parti modificate).

In questa seconda tabella, sono invece elencate le sostanze che entrano nell’ allegato VI del CLP e acquisiscono una classificazione armonizzata.

Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi scriveteci e sarete ricontattati dai nostri consulenti.

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