Antonella Vaioli – Archimede R&D https://www.archimede-rd.it Realizziamo i principi dello sviluppo sostenibile Mon, 24 Jun 2024 10:19:19 +0000 it-IT hourly 1 ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation – IL NUOVO MONDO https://www.archimede-rd.it/2024/06/24/espr-ecodesign-for-sustainable-products-regulation-il-nuovo-mondo/ Mon, 24 Jun 2024 10:19:15 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4264 Nei prossimi mesi, si realizzerà in forma di Regolamento, la nuova norma per le l’ecodesign dei prodotti sostenibili.Questo nuovo regolamento sostituisce la direttiva del 2009 e amplia il campo di applicazione della legislazione attuale (fino ad ora limitata ai prodotti correlati all’energia) per stabilire le prestazioni e i requisiti informativi per tutti i tipi di…

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Nei prossimi mesi, si realizzerà in forma di Regolamento, la nuova norma per le l’ecodesign dei prodotti sostenibili.
Questo nuovo regolamento sostituisce la direttiva del 2009 e amplia il campo di applicazione della legislazione attuale (fino ad ora limitata ai prodotti correlati all’energia) per stabilire le prestazioni e i requisiti informativi per tutti i tipi di beni immessi sul mercato dell’UE.

Perché è un nuovo mondo?

La regione è semplice: dal momento dell’entrata in vigore, prima di immettere sul mercato un prodotto, esso andrà progettato e realizzato sui principi di sostenibilità, all’interno dell’intero ciclo di vita e quindi anche considerando le modalità di utilizzo.
Oltre a questo principio viene introdotto il Passaporto Digitale del Prodotto che fornirà informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti. Ciò aiuterà i consumatori e le imprese a fare scelte informate durante l’acquisto e consentirà alle autorità pubbliche di effettuare controlli più efficaci.

Ad oggi le categorie di prodotto proposte come prioritarie sono:
• Prodotti tessili
• Mobili
• Materassi
• Pneumatici
• Detergenti
• Vernici e i lubrificanti
• Ferro, l’acciaio e l’alluminio

L’ESPR promuove l’uso di materiali sostenibili nei prodotti pertanto I produttori dovranno preferire materiali a basso impatto ambientale, come la plastica la riciclata.

Per quanto riguarda il settore della detergenza, le aziende dovranno considerare diversi aspetti:
Ridurre l’uso di sostanze chimiche inquinanti come fosfati, cloro e tensioattivi sintetici. Privilegiare l’uso di sostanze in quantità sostenibili, con impatti ambientali ridotti e biodegradabilità elevate.
Biodegradabilità. I prodotti per la detergenza dovrebbero essere facilmente biodegradabili, in modo che non persistano nell’ambiente dopo l’uso.
Concentrazione. Concentrare i prodotti per ridurre l’uso di acqua e plastica nelle confezioni e nelle loro modalità di utilizzo.
Imballaggio sostenibile. Utilizzare materiali di imballaggio riciclabili o compostabili.
Etichettatura. Fornire informazioni chiare sull’uso corretto e sicuro dei prodotti, nonché sul loro impatto ambientale.
Etichettatura Ambientale. Fornire informazioni chiare sul corretto smaltimento dell’imballaggio del prodotto.

Se i principi alla base dell’ESPR saranno mantenuti tali, è chiaro che occorrerà ripensare alla chimica ad uso domestico, anche valutando con serietà e trasparenza la reale necessità delle quantità di sostanze che utilizziamo, indipendentemente dal loro profilo ambientale, anche se positivo.

Se sei interessato, guarda questo VIDEO dove spieghiamo in breve in cosa consiste l’Ecodesign e i servizi che possiamo offrirti a supporto.

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REACH-CLP: Piano dei controlli 2024 https://www.archimede-rd.it/2024/06/18/reach-clp-piano-dei-controlli-2024/ Tue, 18 Jun 2024 13:41:06 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4253 Il “PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)” è stato pubblicato il 6 giugno sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in…

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Il “PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)” è stato pubblicato il 6 giugno sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;

b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le TIPOLOGIE DI PRODOTTI verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH

• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH

• Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, tabs e caps per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)

• Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS;

• Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP

• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line

• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide)

• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti.

Sono poi elencati gli OBIETTIVI DEL CONTROLLO :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)

• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)

• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)

• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)

• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)

• Verifica della conformità delle (e) SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)

• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)

• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)

• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)

• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti e siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità.

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ECHA: ispezioni su notifiche PCN e vendite online a partire da gennaio 2025 https://www.archimede-rd.it/2024/05/07/echa-ispezioni-su-notifiche-pcn-e-vendite-online-a-partire-da-gennaio-2025/ Tue, 07 May 2024 10:30:22 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4222 Controlli su Notifiche ai centri antiveleni ai sensi dell’art.45 del Regolamento CLP Il Forum ECHA per lo scambio di informazioni sull’applicazione dei Regolamenti REACH, CLP, PIC sta preparando un progetto per verificare se i fornitori hanno notificato le loro miscele chimiche pericolose ai centri antiveleni. Le notifiche consentono un’adeguata risposta alle emergenze da parte del…

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Controlli su Notifiche ai centri antiveleni ai sensi dell’art.45 del Regolamento CLP

Il Forum ECHA per lo scambio di informazioni sull’applicazione dei Regolamenti REACH, CLP, PIC sta preparando un progetto per verificare se i fornitori hanno notificato le loro miscele chimiche pericolose ai centri antiveleni. Le notifiche consentono un’adeguata risposta alle emergenze da parte del personale medico.

L’obiettivo dei controlli è tutelare la salute umana facendo rispettare l’obbligo per i fornitori di inviare alle autorità nazionali le informazioni sulle miscele pericolose. Le autorità nazionali mettono queste informazioni a disposizione dei centri antiveleni affinché possano fornire consigli ai cittadini o al personale medico in caso di emergenza. I centri antiveleni devono disporre di informazioni corrette sulle miscele pericolose per garantire che la risposta alle emergenze sia ben informata e appropriata.

Gli ispettori controlleranno che la notifica sia stata presentata e verificheranno le etichette delle miscele e, ove necessario, le schede di sicurezza. L’ambito esatto dei controlli sarà definito nei prossimi mesi.

Le ispezioni in questo progetto inizieranno nel gennaio 2025 e proseguiranno per sei mesi, con la pubblicazione del rapporto di progetto alla fine del 2025.

Controlli su vendite online

Il Forum ha inoltre concordato l’ambito specifico del prossimo progetto di applicazione armonizzata (REF-13) sulle vendite online, per il quale le ispezioni inizieranno nel 2025. Gli ispettori controlleranno:

  • i prodotti venduti online, se contengono sostanze soggette a restrizioni per l’uso ai sensi dei Regolamenti REACH e POP.
  • Questi controlli verificheranno inoltre che le miscele siano classificate, etichettate e imballate in linea con il regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) e
  • verificheranno che le relative informazioni siano fornite online.
  • I controlli possono anche riguardare la conformità alle restrizioni definite nella Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment).

Archimede R&D è a disposizione per offrirvi assistenza alla corretta applicazione degli adempimenti normativi a seconda delle vostre necessità.

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Stop alla comunicazione ingannevole – Finalmente arriva la Direttiva Europea contro il Greenwashing https://www.archimede-rd.it/2024/02/13/stop-alla-comunicazione-ingannevole-finalmente-arriva-la-direttiva-europea-contro-il-greenwashing/ Tue, 13 Feb 2024 13:46:57 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4203 Finalmente il Parlamento Europeo ha adottato definitivamente la Direttiva che limita e vieta il “greenwashing” e le informazioni ingannevoli sui prodotti.Da decenni si discute su questa pratica ingannevole, adottata da tante aziende, che utilizzano pratiche di marketing per “sembrare” sostenibili, quando il fine reale è tutt’altro che una questione ambientale, ma piuttosto economica. La Direttiva…

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Finalmente il Parlamento Europeo ha adottato definitivamente la Direttiva che limita e vieta il “greenwashing” e le informazioni ingannevoli sui prodotti.
Da decenni si discute su questa pratica ingannevole, adottata da tante aziende, che utilizzano pratiche di marketing per “sembrare” sostenibili, quando il fine reale è tutt’altro che una questione ambientale, ma piuttosto economica.

La Direttiva si inserisce all’interno delle iniziative previste nella Nuova Agenda dei Consumatori e nel Piano d’azione per l’economia circolare, e fa seguito al Green Deal Europeo che ha come obiettivo generale quello di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.

L’obiettivo della Direttiva mira principalmente a tutelare i cittadini dalle pratiche commerciali sleali che impediscono o influiscono in maniera ingannevole sugli acquisti sostenibili, quali appunto, il greenwashing o l’utilizzo di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione inattendibili e non trasparenti.

Il consumatore diventa l’elemento centrale dell’operazione, il quale deve essere messo nelle condizioni di poter valutare oggettivamente e consapevolmente le proprie scelte.
Il consumatore deve assumere una maggiore partecipazione all’interno dell’economia circolare in modo da renderlo pienamente attivo all’interno dell’intero processo.
Per facilitare questo percorso, la Direttiva introduce nuove regole che mirano a rendere l’etichettatura dei prodotti più chiara ed affidabile, le cui informazioni riportate devo essere supportate da prove.

In sintesi:

. Stop a frasi ambientali generiche come “ecologico”, “naturale”, “eco”, che non possano essere provate.
. Stop all’utilizzo di etichette di sostenibilità a meno che non siano basate su schemi di certificazione approvati o stabiliti dalle autorità pubbliche.
. Dovranno essere fornite informazioni più dettagliate in merito alla durabilità di certi prodotti e maggiore visibiltà alla garanzia.

Con queste nuove regole, si vuole portare sia i produttori che i consumatori alla scelta di prodotti sempre più durevoli, disincentivando quelli usa getta.
Saranno ad esempio vietate affermazioni non veritiere sulla durabilità, come ad esempio affermare che un elettrodomestico ha un determinato ciclo di durata se ciò non è vero.

A questo punto la Direttiva dovrà ricevere anche l’approvazione definitiva del Consiglio Europeo, dopodiché sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla nel diritto nazionale.

Questa è una rivoluzione nel nostro mondo incentrato sul consumismo esasperato e insensato.
Il consumatore dovrà imparare a confrontare i prodotti scegliendo in base alla qualità, affidabilità, durabilità ed efficacia.
Ciò comporterà un nuovo approccio anche da parte di tante aziende, che dovranno ideare e promuovere i propri prodotti in base a caratteristiche reali e non sulla base di tante belle parole dal naso lungo.

È una vera sfida, per la quale bisogna essere preparati e noi lo siamo.

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Sostenibilità dei beni di consumo, il coraggio di innovare https://www.archimede-rd.it/2024/02/01/sostenibilita-dei-beni-di-consumo-il-coraggio-di-innovare/ Thu, 01 Feb 2024 15:02:01 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4192 Le più recenti ricerche di mercato che prendono in esame i 6 principali mercati europei, Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, dimostrano una ripresa piuttosto lenta della domanda dei beni di largo consumo. La difficoltà di ritornare alla normalità pre-pandemia, trova evidenza anche da un calo del 22% dei nuovi lanci di…

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Le più recenti ricerche di mercato che prendono in esame i 6 principali mercati europei, Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, dimostrano una ripresa piuttosto lenta della domanda dei beni di largo consumo.
La difficoltà di ritornare alla normalità pre-pandemia, trova evidenza anche da un calo del 22% dei nuovi lanci di prodotto da parte delle aziende. Un peggioramento significativo rispetto alla flessione del 16,5% rilevata nel report “FMCG Demand Signals” di maggio 2023.
Meno dell’1% dei nuovi prodotti sviluppati rappresenta innovazioni rivoluzionarie, novità dirompenti a livello generale o di categoria. Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di prodotti esistenti che sono stati rinnovati, riformulati o riconfezionati, oppure, come avviene sempre più di frequente, la confezione e il peso del prodotto vengono ridotti.
Tuttavia, un piccolo numero di eccellenze dell’innovazione rappresenta il 56% del valore di vendita e il 40% della crescita delle vendite generate dai nuovi prodotti sviluppati nell’ultimo anno.

Questa mancanza di innovazione strategica si accompagna alla fatica della sostenibilità.
Il consumatore è sempre più attento al tema della sostenibilità, e le sue scelte si rivolgono sempre più spesso verso prodotti e brand che si impegnano in questo senso.
Allo stesso tempo, non è semplice per i produttori e i distributori adeguarsi alle linee guida della sostenibilità, ma tanti passi in avanti si stanno facendo. Nel nuovo panorama europeo, la richiesta di prodotti più sostenibili sarà sostenuta dai distributori, soprattutto in virtù di normative quali l’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) della Commissione Europea, che obbligherà i retailers a indagare più approfonditamente sulla sostenibilità dei marchi commercializzati.
Un imballo (pack) sostenibile è importante in tutti i Paesi.
Ad esempio, negli ultimi dodici mesi, nel decidere se acquistare o meno un prodotto, il 55% dei consumatori spagnoli ha scelto un brand dopo aver esaminato la confezione. In Francia, il 51% dei consumatori afferma di aver cambiato marchio o prodotto per la confezione e in Germania il 43% dei consumatori ha acquistato più prodotti venduti in confezioni attente all’ambiente. In totale, quasi la metà (48,3%) dei consumatori europei ha acquistato meno prodotti confezionati nella plastica nell’ultimo anno.

Per queste ragioni, crediamo che il coraggio di innovare e avere prodotti che supportino la sostenibilità con dati tecnici e reali, e non solo di marketing, sia la strada giusta.

Noi ci siamo sempre occupati di sostenibilità, cercando di trasferire nei nostri prodotti, sia a nostro marchio Dr.Neu, che a marchio privato, tutti quegli aspetti che determinano appunto l’essere sostenibile. A partire dall’utilizzo di materie prime di qualità, fino ad arrivare ovviamente all’utilizzo di imballi riciclabili.
Abbiamo sempre pensato e sviluppato i nostri prodotti nell’ottica dell’Eco Design, come ad esempio Cleanballs Dr.Neu, le sfere anticalcare per la cassetta WC, 100% riciclabili e 0% di rilascio chimico nell’ambiente, e al nuovo flacone di Decalk3 Dr.Neu, il decalcificante per macchine da caffè, 100 % riciclabile e composto dal 50 % di plastica riciclata.

La sostenibilità tuttavia non è solo questo. La sostenibilità di un prodotto riguarda anche il modo di utilizzarlo, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi di acqua, di energia, e di prodotto stesso. Un esempio è Wonderstar Dr.Neu, il cura lavastoviglie enzimatico in formato spray, per la pulizia completa della lavastoviglie senza ciclo a vuoto, da applicare direttamente all’interno dell’elettrodomestico e che si risciacqua con il normale ciclo di lavaggio delle stoviglie.
Perché è importante questo tipo di applicazione?
Innanzitutto parliamo di una pulizia quotidiana e non periodica (una volta ogni 1,2,3 mesi dei cura lavastoviglie tradizionali).
In aggiunta ai benefici in termini di efficienza di funzionamento e dei consumi energetici, si vanno ad eliminare tutti quei prodotti mono-dose da utilizzare con ciclo a vuoto, riducendo gli sprechi in tutti i sensi.
In sostanza, proponiamo non solo un nuovo prodotto, innovativo dal punto di vista della formula, ma anche un nuovo modo di approcciarsi alle piccole attività quotidiane di cura e manutenzione della casa.

Perché ricordiamoci che la sostenibilità non riguarda solo il prodotto, ma anche i nostri comportamenti.

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Biocidi. Non è solo una questione di qualità, ma anche di sicurezza. Scegli consapevole. https://www.archimede-rd.it/2023/11/23/biocidi-non-e-solo-una-questione-di-qualita-ma-anche-di-sicurezza-scegli-consapevole/ Thu, 23 Nov 2023 09:23:04 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4175 I numeri di ECHA sui controlli dei biocidi importati sono sconcertanti: Il 37 % dei prodotti importati non è conforme; Il 18 % non è conforme sui requisiti fondamentali; I principali prodotti non conformi sono disinfettanti, insetticidi e repellenti; In certi casi, azioni penali sono state intraprese; La maggior parte dei problemi si sono verificati…

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I numeri di ECHA sui controlli dei biocidi importati sono sconcertanti:

  1. Il 37 % dei prodotti importati non è conforme;
  2. Il 18 % non è conforme sui requisiti fondamentali;
  3. I principali prodotti non conformi sono disinfettanti, insetticidi e repellenti;
  4. In certi casi, azioni penali sono state intraprese;
  5. La maggior parte dei problemi si sono verificati su disinfettanti venduti a consumatori.

Questi sono solo alcuni dei dati pubblicati da ECHA. Ma cosa significa questa enormità di situazioni problematiche?
Per le aziende importatrici comporta sanzioni, perdita della merce e in alcuni casi azioni giudiziarie.

Per i consumatori che acquistano, significa problemi di sicurezza della salute nell’utilizzo dei prodotti.
Se guardiamo il dato dei disinfettanti ad utilizzo consumatori, significa che ogni giorno, possono venire utilizzati prodotti che non funzionano e che mettono a rischio il nostro benessere.

La riflessione è che, oltre ai controlli previsti dalle autorità, occorre agire e acquistare con consapevolezza. Se non si uniscono questi aspetti, legalità, qualità e consapevolezza, il mercato sarà sempre esposto a rischi che poi ricadono sui cittadini utilizzatori.

La nostra missione è assicurare alle aziende le compliance necessarie per creare un mercato il più sicuro possibile per i loro prodotti, sia dal punto di vista regolatorio sia dal punto di vista della qualità, con la consapevolezza che anche il prezzo del prodotto stesso sia un driver, ma non debba essere l’unico.

Queste considerazioni acquistano anche più valore alla luce dei possibili cambiamenti futuri, dove sembra verrà richiesto un dossier di prodotto, contenente le informazioni di prodotto a sostegno delle attività commerciali.

Se sei vuoi conoscere il nostro approccio innovativo alle attività regolatorie contattaci, saremo lieti di assisterti.

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General Product Safety Regulation (GPSR): è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo https://www.archimede-rd.it/2023/10/11/general-product-safety-regulation-gpsr-e-entrato-in-vigore-il-regolamento-ue-2023-988-sulla-sicurezza-dei-prodotti-di-consumo/ Wed, 11 Oct 2023 18:04:37 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4167 A maggio è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, e che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE e si applicherà a decorrere dal 13 dicembre…

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A maggio è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, e che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE e si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2024.
L’obiettivo generale è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno dell’Unione, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.

Il nuovo regolamento nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti di consumo agli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle vendite online, al fine di garantire la coerenza con gli sviluppi della normativa di armonizzazione dell’Unione e della normativa in materia di normazione, assicurare un migliore funzionamento dei richiami per la sicurezza dei prodotti e garantire un quadro più chiaro per i prodotti che imitano i prodotti alimentari.

Il campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/988 riguarda tutti i prodotti immessi sul mercato nella “misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione” (art. 2), ovvero in ambiti già disciplinati da normative “verticali”, il regolamento si applica in modo complementare solo per gli aspetti di sicurezza non specificamente contemplati da tali norme.

Le principali novità riguardano il nuovo concetto di prodotto sicuro (art.6), gli obblighi dei vari operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) proporzionati in base al ruolo, gli obblighi degli stessi in caso di vendita a distanza, gli obblighi specifici dei fornitori di mercati online, lo scambio di informazione tra Stati Membri, Commissione, operatori economici e consumatori.

Si sottolinea l’obbligo da parte dei fabbricanti di effettuare un’analisi interna dei rischi e di redigere una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
Inoltre in base all’art.14, “gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di conformarsi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento”. Si specifica nella parte introduttiva del regolamento che “Tali processi interni dovrebbero essere determinati dagli stessi operatori economici in relazione al loro ruolo nella catena di fornitura e al tipo di prodotti interessati e possono basarsi, ad esempio, su procedure organizzative, orientamenti, norme o la nomina di un gestore ad hoc”.

Ciò significa che le aziende dovranno dotarsi di adeguate procedure interne che garantiscano una corretta gestione della sicurezza dei loro prodotti a partire dalla progettazione fino alla redazione dell’analisi del rischio e della documentazione tecnica.

Come detto sopra, un altro obiettivo di questo regolamento è garantire uno scambio efficace, rapido ed accurato di informazioni riguardanti i prodotti pericolosi e pertanto il sistema di informazione rapida dell’Unione (RAPEX) è stato modernizzato per renderlo più efficiente, modificandone già il nome in “Safety Gate”. Questo comprende tre elementi:
• in primo luogo, un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate);
• in secondo luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate); e,
• in terzo luogo, un portale web tramite la quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway).
E in merito allo scambio di informazioni, gli operatori economici (in particolare i fornitori di mercati online) devono designare un punto di contatto unico per i consumatori.

Archimede R&D è a disposizione per offrirvi assistenza sull’applicazione dei nuovi adempimenti normativi. Per riceve maggiori informazioni contattaci qui.

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CLP: nuove classi di pericolo https://www.archimede-rd.it/2023/05/04/clp-nuove-classi-di-pericolo/ Thu, 04 May 2023 14:47:56 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4162 Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 che modifica gli allegati I, II, III e VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per inserire nuove classi di pericolo: • interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, composta da due categorie: ED HH 1 e…

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 che modifica gli allegati I, II, III e VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per inserire nuove classi di pericolo:

• interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, composta da due categorie: ED HH 1 e ED HH 2;
• interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, composta da due categorie: ED ENV 1 e ED ENV 2;
• proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
• proprietà persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM).

Per ogni classe vengono riportati i criteri di classificazione per le sostanze e per le miscele.

Il testo normativo definisce anche gli elementi dell’etichetta relativi a queste nuove classi di pericolo, ovvero avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Riportiamo a titolo informativo le nuove indicazioni di pericolo:

• EUH 380: “Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani” (per ED HH 1)
• EUH 381: “Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani” (per ED HH 2)
• EUH 430: “Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente” (per ED ENV 1)
• EUH 431: “Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente” (per ED ENV 2)
• EUH 440: “Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani” (per PBT)
• EUH 441: “Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani” (per vPvB)
• EUH 450: “Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche” (per PMT)
• EUH 451: “Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche” (per vPvM)

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2023 e prevede le seguenti date di applicazione:

Per le SOSTANZE:
“Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 al più tardi dal 1 maggio 2025.
Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 fino al 1 novembre 2026.”

Per le MISCELE:
“Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.3.3.1 al più tardi dal 1 maggio 2026.
Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1 maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.3.3.1 fino al 1 maggio 2028.”

Siamo sempre a disposizione per offrirvi assistenza sull’applicazione delle nuove prescrizioni normative, scriveteci sulla nostra pagina di contatti.

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REACH-CLP: Piano dei controlli 2023 https://www.archimede-rd.it/2023/03/29/reach-clp-piano-dei-controlli-2023/ Wed, 29 Mar 2023 15:35:48 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4155 Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute. Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori…

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Il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici – Anno 2023” è stato pubblicato il 9 marzo sul sito del Ministero della Salute.

Nel documento vengono individuate le imprese sottoposte a controllo, appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

a) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
b) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

Le tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo sono individuate in:

• Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
• Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS; e prodotti fertilizzanti
Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
• Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
• Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati)
• Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati .

Sono poi elencati gli obiettivi del controllo :

• Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell’ ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
• Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
• Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
• Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
• Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
• Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
• Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
• Verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
• Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Vi invitiamo a prendere nota del documento integrale per verificare l’eventuale coinvolgimento della vostra azienda in un possibile controllo ispettivo da parte delle Autorità Competenti.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità, scriveteci nella sezione Contatti.

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Etichettatura Ambientale Imballaggi: Pubblicato il decreto che definisce le Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi https://www.archimede-rd.it/2022/12/15/etichettatura-ambientale-imballaggi-pubblicato-il-decreto-che-definisce-le-linee-guida-sulletichettatura-ambientale-degli-imballaggi/ Thu, 15 Dec 2022 15:00:21 +0000 https://www.archimede-rd.it/?p=4139 Il 21 novembre 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 che entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2023.Il decreto adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per…

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Il 21 novembre 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 che entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2023.
Il decreto adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili. Le linee guida sono disponibili anche in lingua inglese.

Il Decreto n. 360 abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Ricordiamo che gli operatori del settore potranno commercializzare prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte. Per prodotti si intendono gli imballaggi vuoti, le etichette già stampate, etc. Gli imballaggi acquistati prima del 31/12/2022, potranno essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. In tal caso farà fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

Una novità apportata dalle linee guida è la possibilità di adottare i canali digitali per trasmettere le informazioni obbligatorie (es. App, QR code, siti web ) al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. I canali digitali potranno sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Ricordiamo che l’immissione in commercio di imballi privi dei requisiti di etichettatura comporta sanzioni da 5.200 a 40.000 euro. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale dell’imballaggio, sia ai commercianti e distributori.
Come sempre, Archimede R&D è a vostra disposizione per supportarvi negli adempimenti delle nuove normative.

Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI.

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