Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Piano nazionale annuale dei controlli transitori sui prodotti biocidi, predisposto dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, quale Autorità Competente in materia di biocidi.
Le attività di controllo riguardano:
• prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti all’autorizzazione in deroga di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• articoli trattati come definiti dall’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.
“Si dà inoltre particolare importanza al controllo dei biocidi disinfettanti della pelle e mani PT1 (igiene umana), dei PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e dei PT4 (disinfettanti del settore dell’alimentazione umana e animale).”
Nell’ambito di tali controlli vengono presi in considerazione:
a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell’autorizzazione;
b) conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza e del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC); specifiche dei principi attivi;
c) identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
d) classificazione dell’etichettatura e dell’imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 69 del BPR;
e) etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell’art. 69 del BPR.
“Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell’ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:
- prodotti con evidenze di non conformità;
- imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d’importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
- prodotti individuati dall’Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
- prodotti segnalati dall’ECHA secondo quanto previsto dal manuale del progetto BEF-2.”
In caso di violazioni si fa riferimento al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179