Il nuovo regolamento EU 2865/2024 del 23 Ottobre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea.
Il testo del nuovo Regolamento è stato redatto con il metodo della revisione e dell’inserimento di nuovi articoli e questo sicuramente comporta un lavoro supplementare, perché per comprendere appieno la portata e l’impatto delle modifiche, occorrerà incrociare con attenzione il testo consolidato e queste nuove modifiche.
Da un punto di vista tecnico, sono state introdotte nuove classi di pericolo, sia per quanto riguarda gli aspetti della salute umana, sia per gli aspetti ambientali.
Le nuove classi di pericolo sono:
- Interferenti endocrini
- Persistenza, mobilità e bioaccumulo
- Tossicità per lo sviluppo neurologico
- Tossicità immunologica
Cercando però di illustrare i principali impatti, si nota che in alcuni casi di classi di pericolo, vengono ristrette le metodiche di classificazione.
Facciamo un esempio:
1) In una sostanza multicostituente o contenente impurezze, anche i componenti secondari dovranno essere considerati per una valutazione del pericolo;
a. Estratto del testo: “Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente che dimostrano l’assenza o la minore gravità delle proprietà di cui alla lettera a) non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.”
2) Estratto dal testo: “La classificazione armonizzata di tale sostanza si applica a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici, a meno che una voce dell’allegato VI, parte 3, precisi che una classificazione armonizzata si applica a una specifica forma o uno specifico stato fisico di tale sostanza.“
Vi sono anche altri aspetti che ogni singola azienda dovrà approfondire per poter allineare le proprie etichette, di cui i principali che ad oggi si possono evidenziare sono:
1) Una sostanza o miscela è immessa sul mercato solo se un fornitore stabilito nell’Unione, che è identificato sull’etichetta, nel corso di un’attività industriale o professionale soddisfa le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le sostanze o la miscela in questione.
2) L’introduzione dell’etichetta digitale delle informazioni previste all’Articolo 25 “Informazioni supplementari”.
3) L’introduzione del limite massimo (6 mesi) per l’aggiornamento delle etichette “…dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al fornitore.”
Infine, si sono finalmente dettagliati alcuni aspetti “grafici” in merito alle etichette, indicando con precisione le dimensioni dei caratteri del testo delle etichette e aggiungendo altri dettagli di leggibilità.
Viene specificato che:
“Il testo sull’etichetta presenta le seguenti caratteristiche:
a) stampata in nero su sfondo bianco
b) la distanza tra due righe è almeno il 120 % della dimensione del carattere;
c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;
d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità̀ del tipo di carattere prescelto.
e) Per l’etichettatura di un imballaggio interno il cui contenuto non supera i 10 ml, la dimensione del carattere può essere inferiore a quella indicata nella tabella 1.3, purché rimanga facilmente leggibile, qualora si ritenga importante apporre l’indicazione più critica, come l’indicazione di pericolo o l’indicazione EUH, e l’imballaggio esterno soddisfi i requisiti di cui all’articolo 17.”
Come si può intuire, l’impatto di queste modifiche, che dovranno essere applicate in varie fasi, dal 1 Luglio 2026 al 1 Gennaio 2027, necessita di una programmazione per tutte quelle aziende che dovranno obbligatoriamente adeguare le proprie etichette e imballi.
Ultimo, ma non meno importante è il tema della pubblicità. Sono stati ampliati i concetti dei claim che NON POTRANNO essere usati.
Il nuovo testo infatti recita: “Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non contiene indicazioni che non sono destinate a comparire sull’etichetta o sull’imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all’articolo 25 Paragrafo 4.”
In altre parole, nei claim di marketing dell’etichetta, non si possono riportare messaggi non coerenti con quanto previsto dal CLP.
Ad una prima lettura sembra che claim generici del tipo “rispetta l’ambiente” o “rispetta la salute” potranno avere una vita difficile nel loro utilizzo su etichette di sostanze e miscele.
Trovate su YouTube una breve presentazione sulla tematica.
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