Regolamento (UE) 2020/878
Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH, il quale stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell’Unione.
Le novità rispetto al Regolamento precedente riguardano principalmente prescrizioni specifiche per le nano-forme e le proprietà̀ di interferenza con il sistema endocrino, l’aggiornamento alla sesta e settima revisione del GHS e specifiche sull’identificatore unico di formula (UFI) introdotto dall’Allegato VIII del CLP.
Dopo il 31 dicembre 2022 tutte le SDS dovranno essere fornite solo nel formato stabilito dal Regolamento (UE) 2020/878.
Inoltre, come riportato nel paragrafo 2.9 della Linea Guida ECHA “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza – Versione 4.0 Dicembre 2020”, dal 1° gennaio 2023, oltre ad inviare la SDS nel formato aggiornato ai clienti della sostanza/miscela, “la scheda di dati di sicurezza sottoposta a revisione deve essere fornita a tutti i precedenti destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.”
Decreto 28 dicembre 2020
Il Decreto 28 dicembre 2020, che modifica l’Allegato XI del D.Lgs.65 del 2003, prevede l’inclusione gratuita dei 10 numeri dei Centri Antiveleni (CAV) elencati sul Decreto stesso, alla sez. 1.4 delle Schede di Sicurezza dei prodotti immessi sul mercato italiano, entro il 1° ottobre 2022.
Questo aggiornamento si applica a:
• miscele pericolose per la salute e per pericoli chimico-fisici soggette a notifica secondo l’art.15 del D.Lgs n.65 e l’art.45 del CLP;
• tutti i prodotti detergenti, a prescindere dalla loro classificazione, che necessitano di una SDS (conformemente a quanto previsto all’articolo 31 del REACH) in quanto soggetti all’Allegato XI del D.Lgs. 65 del 2003 (modificato dal Decreto 28 dicembre 2020)
Per le miscele non pericolose per le quali è prevista la redazione della SDS secondo l’art.31.3 del REACH e le miscele classificate come pericolose solo per l’ambiente, escluse dall’obbligo di notifica, le autorità consigliano di inserire in sez. 1.4 solo il numero dei CAV preventivamente contattati e informati sulla composizione e pericolosità delle miscele stesse.
Siamo a disposizione per supportarvi nella redazione e aggiornamento delle vostre Schede di Sicurezza secondo i nuovi requisiti di legge. Per ricevere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, potete scriverci tramite il modulo CONTATTI.