Qual’è stato l’impatto della Brexit riguardo al REACH?
Riassumiamo: il 31 Gennaio 2020 il Regno Unito si è ritirato dall’Unione Europa. Il periodo di transizione necessario a definire tutti gli aspetti economici, normativi, ecc. si è concluso il 31 Dicembre 2020. Durante questo arco di tempo hanno continuato a valere nel Regno Unito i regolamenti europei. Il 24 Dicembre 2020 è stato raggiunto un accordo fra Regno Unito e UE per definire la futura collaborazione. Il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione comprende tre pilasti principali:
- Accordo di libero scambio. L’accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale. Dispone l’assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine.
- Nuovo partenariato per la sicurezza dei cittadini europei
- Accordo orizzontale in materia di governance. Le imprese nell’UEe nel Regno Unito saranno in concorrenza in condizioni paritarie e nessuna delle due parti farà uso della propria autonomia normativa per concedere sovvenzioni sleali o creare distorsioni della concorrenza.
(Per maggiori approfondimenti, consigliamo di leggere il comunicato stampa della Commissione Europea)
In tema di REACH, già dallo scorso anno ECHA consigliava alle aziende con sede nel Regno Unito, di spostare le registrazioni e altri beni nelle sedi di Paesi facenti parte dell’UE, prima della fine della fase di transizione.
A sostegno delle aziende, ECHA aveva predisposto alcuni aiuti che potessero agevolarle nell’organizzarsi al recesso del Regno Unito dall’UE, in base alle proprie situazioni.
Questi sono alcuni casi riportati sul portale di ECHA:
Registrante Reach con sede nel Regno Unito
La registrazione della sostanza esisterà finché non termina il periodo di transizione, se l’azienda che ha fatto la registrazione ha sede nel Regno Unito. Per tanto non sarà più necessario dover aggiornare il fascicolo di registrazione Reach dopo la scadenza del periodo di transizione. Per continuare a fare affari nell’UE/SEE nel 2021, si potrà nominare un rappresentante esclusivo per gestire le registrazioni, inoltre si potranno trasferire ad una persona giuridica presente all’interno dell’UE le operazioni relative alla sostanza registrata.
Per poter continuare ad esportare i prodotti all’interno dell’UE, sarà fondamentale mantenere la classificazione e l’etichettatura conformi al regolamento 1272/2008, non sarà però più necessario inviare notifiche all’inventario C&L. quest’ultima parte dovrà essere fatta dalla società importatrice nell’UE. (https://echa.europa.eu/uk-based-reach-registrant )
Rappresentante esclusivo con sede nel Regno Unito
Un rappresentante di una società extra UE, dal 2021 non sarà più in grado di avere la propria funzione, almeno che non si trasferisca in un Paese dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo(SEE). In caso contrario, il produttore extra UE, per poter continuare a mantenere i propri affari, dovrà trovare un nuovo rappresentante esclusivo con sede nell’Unione Europea o nell’Area economica europea. Le registrazioni dovranno essere trasferite al nuovo rappresentante scelto.
Produttore o fornitore con sede nel Regno Unito ai sensi del BPR (Regolamento (UE) 528/2012)
In questo caso il produttore, per richiedere l’approvazione di un principio attivo, dovrà presentare la domanda in un Paese dell’UE o dell’Area economica europea. La domanda potrà essere inviata anche dopo la fase di transizione. Secondo il Regolamento UE 528/2012 i fornitori di sostanze o prodotti biocidi devono trovarsi nell’UE o avere un rappresentante designato con sede nell’UE per essere iscritti nell’elenco di sostanze e fornitori di cui all’articolo 95. Le società non-UE vengono incluse insieme ai loro rappresentanti designati. Pertanto, un fornitore con sede nel Regno Unito dovrà nominare prima della fine della fase di transizione un rappresentante UE per non essere rimosso dall’elenco dell’articolo 95. Stessa cosa vale per le aziende non UE che avevano un rappresentante nel Regno Unito, ne dovranno ottenere uno nuovo facente parte dell’Unione Europea.
Azienda con sede nell’ Unione Europea
L’ azienda con sede in Europa o nell’area economica europea, continuerà a seguire la legislazione europea. I partner commerciali nel Regno Unito, invece, dovranno adeguarsi alla nuova legislazione del Regno Unito sulle sostanze chimiche. Chi ha acquistato una sostanza chimica da un’azienda con sede nel Regno Unito, che aveva registrato la propria sostanza ai sensi del REACH, deve ricordarsi che la registrazione non avrà più valore. Se il produttore inglese non dovesse nominare un rappresentante europeo, sarà l’azienda europea che compra, che potrà decidere di registrare la sostanza come importatore. Bisognerà prestare attenzione anche nel caso in cui sia stata fatta una registrazione congiunta con una società avente sede nel Regno Unito.
Titolare dell’autorizzazione ai sensi del REACH con sede nel Regno Unito
Come abbiamo già detto, terminato il periodo di transizione, la legislazione europea non avrà più valore nel Regno Unito, perciò se l’azienda con sede nell’UE detiene o è coperta da un’autorizzazione REACH per determinati usi di una sostanza inclusa nell’allegato XVI, le condizioni dell’autorizzazione non si applicheranno più. In questo caso le aziende dovrebbero trovare fornitori con autorizzazioni valide nell’Unione Europea o nel SEE, o richiedere loro stesse nuove autorizzazioni.
La società può anche decidere di trasferire la sua domanda o la sua autorizzazione ad un rappresentante esclusivo nell’UE, ciò dovrebbe essere fatto attraverso un accordo formale e con effetto dalla scadenza del periodo di transizione. Il trasferimento deve essere notificato a REACH-IT il prima possibile seguendo le istruzioni nella guida di ECHA “How to transfer your UK REACH registrations prior to the UK withdrawal from the EU”.
Utente a valle dell’Unione Europea di una sostanza autorizzata
Per poter continuare ad utilizzare una sostanza con autorizzazione REACH concessa ad un fornitore del Regno Unito, l’utilizzatore a valle potrà presentare domanda e diventare esso stesso titolare dell’autorizzazione della sostanza. Potrà ad esempio sfruttare il fatto che i produttori e i formulatori nel Regno Unito possono trasferire la loro autorizzazione ad un rappresentante esclusivo con sede in uno dei 27 Paesi dell’UE.
Produttore o formulatore al di fuori dell’UE/SEE
In questo caso se è stato nominato un rappresentante esclusivo nel Regno Unito, può esserne nominato uno nuovo che si trovi all’interno dell’Unione Europea o del SEE. La nuova nomina deve avvenire prima della fine del periodo di transizione ed essere notificata ad ECHA senza ritardi.
Se la sostanza è stata registrata da un importatore con sede in Regno Unito, dal 2021 la registrazione non sarà più valida, per questo dovrà essere registrata da un’entità giuridica appartenente ad uno dei 27 paesi dell’unione europea per poter continuare ad avere accesso al mercato dell’UE. Nel caso non si voglia trovare un rappresentante esclusivo, è possibile far registrare la sostanza ai clienti stessi, che si trovano in UE, e che dovranno registrare le sostanze che importano.
All’11 Gennaio 2021 solo l’80% dei dichiaranti REACH ha avviato o completato il trasferimento delle proprie registrazioni nell’UE entro la fine del periodo di transizione (31 Dicembre 2020).
E attenzione, le aziende che non hanno ancora completato il trasferimento, devono farlo entro il 31 Marzo 2021. Dopo questa data il trasferimento verrà annullato e la registrazione revocata.
I dichiaranti non saranno quindi più in grado di immettere legalmente la sostanza sul mercato UE.
Purtroppo nel Regno Unito circa 2.900 registrazioni sono considerate nulle e quindi verranno successivamente revocate, perché il loro trasferimento nell’UE non è stato avviato nei tempi previsti.
Senza pensare all’impatto che questo avrà sul mercato, dal momento che alcune delle sostanze a cui verrà revocata la registrazione, sono degli intermedi per la fabbricazione di altre sostanze.
Sul sito web di ECHA è disponibile l’elenco aggiornato delle sostanze registrate solo dalle società del Regno Unito. Le informazioni contenute nelle registrazioni del Regno Unito rimarranno disponibili anche dopo la revoca, cambierà solo lo stato di registrazione.
Per quanto riguarda le aziende con sede in Irlanda del Nord, le normative valide all’interno dell’UE continuano ad essere valide anche ora che il periodo di transizione è finito. Pertanto, l’azienda continua ad avere accesso agli strumenti informatici di ECHA, necessari per adempiere i propri obblighi.
In alcune situazioni, però, sarà necessario ricorrere ai sistemi informatici forniti dalle autorità britanniche per le notifiche dei centri antiveleni e dei biocidi.
Trasferimenti di sostanze chimiche dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord, vengono considerate delle importazioni in UE e perciò devono essere applicati gli obblighi per gli importatori secondo i regolamenti REACH, CLP, BPR, PIC e POP.
Queste informazioni si basano sul protocollo riguardante Irlanda e Irlanda del Nord, anch’esso parte dell’accordo di recesso.
Per maggiori approfondimenti su questo tema, potete leggere in dettaglio quanto riportato sul portale di ECHA.